COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°24 del 10/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società S. Egidio – Camp. Terza Cat. /Gir. B Gara del 11.11.2001 tra S. Egidio-Virtusaviola

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°24 del 10/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società S. Egidio - Camp. Terza Cat. /Gir. B Gara del 11.11.2001 tra S. Egidio-Virtusaviola La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla Soc. S. EGIDIO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la Soc. VIRTUSAVIOLA avrebbe fatto partecipare il calciatore GUIDOCATTABIANI in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini di cui all’art. 42 n. 3 del C.G.S., rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte come previsto dall’art. 42 comma 6 del C.G.S., rilevato che la Soc. VIRTUSAVIOLA nelle controdeduzioni presentate a questa Commissione ha affermato di aver tesserato il calciatore prima della gara disputata con la Soc. S. EGIDIO in data 11.11.2001. Rilevato che, da ricerche effettuate presso l’ufficio tesseramenti e dalla dichiarazione rilasciata da quest’ultimo a questa Commissione in data 06.12.2001, emerge chiaramente che la Soc. VIRTUSAVIOLA ha tesserato il calciatore GUIDOCATTABIANI, in data 10.11.2001, il calciatore, CATTABIANIGUIDO, ha disputato la gara dell’11.11.2001 tra S. EGIDIO-VIRTUSAVIOLA in posizione regolare. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone di accreditare la tassa a favore della reclamante.
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