COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°24 del 10/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Vidardo – Camp. Terza Cat. /Gir. A Gara del 21.11.2001 tra A.C. Vidardo-Città Giardino
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°24 del 10/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.C. Vidardo - Camp. Terza Cat. /Gir. A
Gara del 21.11.2001 tra A.C. Vidardo-Città Giardino
(C.U. n. 16 del Comitato Prov. di Lodi datato 06.12.2001)
La società A.C. VIDARDO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che squalificato il calciatore, FAVERSANIMAURO per cinque gara.
Lamentando che il calciatore sanzionato non si sia rivolto con frasi minacciose verso l’arbitro, ma si sarebbe limitato a contestare una sua decisione, chiedendo di conseguenza una riduzione della squalifica.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S. rileva:
esaminato il referto abitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, si rileva che il comportamento tenuto dal calciatore FAVERSANIMAURO, si è concretizzato in ripetute manifestazioni di protesta accompagnate da frasi minacciose e di scherno e con espressioni che offende il decoro e l’onore.
La sanzione irrogata del Giudice di prime cure, per tanto appare del tutto congrua e meritevole di conferma.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone ex art. 29 n. 13 del C.G.S. di incamerare la relativa tassa.
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