COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°24 del 10/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Folgore Legnano – Camp. Under 21 /Gir. A Gara del 09.12.2001 tra Unione Tre Valli-A.C. Folgore

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°24 del 10/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Folgore Legnano - Camp. Under 21 /Gir. A Gara del 09.12.2001 tra Unione Tre Valli-A.C. Folgore (C.U. n. 15 del Comitato di Legnano datato: 13.12.2001) La Società A.C. FOLGORE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore FILENIMARCO per tre GARE. Lamentando che il Fileni, dopo aver subito un fallo, si limitava a protestare veemenza, senza porre in atto comportamenti violenti nei confronti di calciatori della squadra avversaria. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S. rileva: l’arbitro nel proprio rapporto ha scritto: “al 25’ del secondo tempo ho espulso il Sig. FILENI n° 6 della Soc. FOLGORE per condotta violenta in quanto, dopo aver subito il fallo, si alzava di scatto e si scagliava verso l’avversario, tirandogli un calcio e colpendolo al viso con una sberla”. Considerata la gravità del suddetto comportamento e la qualifica di capitano ricoperta dal calciatore, appare congrua la squalifica comminata dal G.S. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone ex art. 29 n. 13 del C.G.S. di incamerare la relativa tassa.
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