COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°24 del 10/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Nuova Frontiera – Camp. Calcio A5 Serie C /Gir. A Gara del 18.11.2001 tra U.S. Nuova Frontiera-A.C. Milan Five (C.U. n. 19 del C.R.L. datato 22.11.2001)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°24 del 10/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.S. Nuova Frontiera - Camp. Calcio A5 Serie C /Gir. A
Gara del 18.11.2001 tra U.S. Nuova Frontiera-A.C. Milan Five
(C.U. n. 19 del C.R.L. datato 22.11.2001)
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo ritualmente proposto dalla U.S. NUOVAFRONTIERA, esaminati gli atti ufficiali, sentita la reclamante quanto all’ammenda di Lit. 500.000= comminata daG.S. osserva: che la stessa appare equa in quanto dai rapporti dei due arbitri risulta che al termine della gara un sostenitore della squadra locale, entrato di corso sul terreno di giuoco, inseguiva il secondo arbitro, lo tirava per un braccio, costringendolo a girarsi verso di Lui e quindi gli rivolgeva espressioni gravemente ingiuriose e offensive.
Tutto ciò avveniva nel completo disinteresse dei dirigenti della società ospitante, che si avviavano verso gli spogliatoi senza curarsi del secondo abritro e dell’invasore.
Con minor rigore può essere valutato il comportamento del dirigente Sig. PRINAGIANBATTISTA che al termine della gara si è limitato a chiedere all’arbitro di non “calcare la mano” nei confronti del calciatore FUMAGALLIPAOLO; tale comportamento può essere sanzionato con l’inibizione a tutto il 30 NOVEMBRE 2001.
La condotta del calciatore FUMGALLIPAOLO è dettagliamente riportata nella delibera del G.S., che ha fedelmente riprodotto quanto risulta dall’analitico rapporto del secondo arbitro e dalla stessa delibera la Commissione integralmente si riporta anche per quanto riguarda la sanzione comminata che non è suscettibile di riduzione.
Tanto premesso, in parziale accoglimento del reclamo proposto,
RIDUCE
L’inibizione al dirigente Sig. Giovanbattista PRINA fino al 30.11.2001
CONFERMA
per il resto la impugnata delibera, disponendo l’accredito della tassa a favore della reclamante.
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