COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°24 del 10/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C.Ace Mare – Camp. Calcio a Cinque, Serie D /Gir. E Gara del 26.11.2001 tra F.C.Ace Mare-Basiglio

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°24 del 10/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C.Ace Mare - Camp. Calcio a Cinque, Serie D /Gir. E Gara del 26.11.2001 tra F.C.Ace Mare-Basiglio La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società F.C.ACEMARE relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società BASIGLIO avrebbe fatto partecipare il calciatore ROBAZZAMATTEO in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato proposto nel termine di cui all’art.42n.3 del C.G.S. Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dallo stesso art.42 comma 6del C.G.S. Rilevato che la società BASIGLIO non ha inviato le proprie contro deduzioni. Rilevato che, come da C.U. n.19 datato 22.11.2001, del C.R.L., il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato, in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt.12-13-14-42n.2 del C.G.S., la Commissione Disciplinare DELIBERA in accoglimento del reclamo come sopra proposto: a) di comminare alla società BASIGLIO la punizione sportiva della perdita della gara per 0 a 2; b) di comminare alla società BASIGLIO l’ammenda di lire 100.000 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore MATTEOROBAZZA per un ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 10.02.2002 il dirigente accompagnatore sig.CARLOVITALI della società BASIGLIO. Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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