COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°24 del 10/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Formativo Milan – Cat. Calcio a Cinque, Serie D /Gir. D Gara del 30.11.2001 tra Formativo Milan-Giache Giussano (C.U. n.21 del C.R.L.datato 06.12.2001)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°24 del 10/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Formativo Milan - Cat. Calcio a Cinque, Serie D /Gir. D Gara del 30.11.2001 tra Formativo Milan-Giache Giussano (C.U. n.21 del C.R.L.datato 06.12.2001) La Soc.FORMATIVOMILAN ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato alla Soc.FORMATIVOMILAN la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-2 sostenendo che la gara non ha avuto inizio per cause di forza maggiore. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.42n.5 del C.G.S. rileva: Il Giudice Sportivo ha comminato la sanzione della perdita della gara alla società ospitante sulla base della sua responsabilità relativa all’allestimento complessivo del campo di giuoco. Nel caso in esame si è verificato un guasto all’impianto elettrico che ha impedito l’inizio della gara, di tale fatto risponde la società ospitante FORMATIVO MILAN a titolo di responsabilità oggettiva.La causa di giustificazione della forza maggiore in questo caso non ricorre, poiché dalla allegata dichiarazione proveniente dal Comune di Bresso, proprietario del complesso sportivo.Risulta che la mancanza di illuminazione è stata determinata da un guasto della centrale elettrica dell’impianto sportivo e non da un guasto che ha impedito la fornitura di energia elettrica ad una vasta area. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone ex art.29 n.13 del C.G.S. di incamerare la relativa tassa.
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