COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°24 del 10/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Cadrezzatese – Camp. Prom. /Gir. A Gara del 18.11.2001 tra U.S. J.P. Novatese1945-A.C. Cadrezzatese
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°24 del 10/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.C. Cadrezzatese - Camp. Prom. /Gir. A
Gara del 18.11.2001 tra U.S. J.P. Novatese1945-A.C. Cadrezzatese
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla Società A.C. CADREZZATESE relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la Soc. avrebbe fatto partecipare il calciatore TORRICELLIEMILIANO in posizione irregolare.
Rilevato che il reclamo è stato proposto nel termine di cui all’art. 42 n. 3 del C.G.S.
Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dal medesimo art. 42 comma 6 del C.G.S.
Rilevato che la Soc. J.P. NOVATESE 1945 non ha inviato le proprie controdeduzioni. Rilevato che, il calciatore EMILIANOTORRICELLI è stato espulso dal campo nel corso della gara J.P. NOVATESE-U.S. RESCALDINESE del 18.11.2001 e che, di conseguenza, indipendentemente da qualsiasi declaratoria del G.S. “è automaticamente squalificato per una giornata; rilevato che il calciatore è stato impiegato nella gara SESTESE-NOVATESE del 25.11.2001 e NOVATESE-CUGGIONO del 02.12.2001 e che di conseguenza non ha scontato la detta giornata di squalifica automatica; e dunque il calciatore EMILIANO TORRICELLI non aveva titolo a partecipare.
Visti gli art. 12-13-14-42 n. 2 del C.G.S. la Commissione Disciplinare
DELIBERA
in accoglimento del reclamo come sopra proposto:
a) di comminare alla Soc. J.P. NOVATESE 1945 la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2;
b) di comminare alla soc. J.P. NOVATESE l’ammenda di Lit. 250.000= così determinata in relazione alla categoria di appartenenza;
c) di squalificare il calciatore EMILIANOTORRICELLI per una ulteriore giornata in aggiunta a quella comminata per la gara:SESTESE-NOVATESE con avvertenza che il calciatore stesso deve ancora scontare la squalifica automatica derivante dall’espulsione subita nella gara NOVATESE-RESCALDINESE.
d) di inibire a tutto il 1°MARZO 2002 il Sig. FERRARIANDREA quale dirigente accompagnatore della Soc. J.P. NOVATESE 1945.
Dispone di accreditare la relativa tassa alla soc. reclamante.
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