COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°27 del 31/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Settimo Milanese Juniores Regionali – Gir. P. Gara del 8.12.2001 tra Cusago-Settimo Milanese (C.U. n. 22 del Comitato Reg. Lombardia datato 13.12.2001)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°27 del 31/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Settimo Milanese Juniores Regionali - Gir. P. Gara del 8.12.2001 tra Cusago-Settimo Milanese (C.U. n. 22 del Comitato Reg. Lombardia datato 13.12.2001) La Società U.S. SETTIMO MILANESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha inibito il Tecnico in seconda Sig. CESARE DE FALCO sino al 12.6.2002. La Commissione Disciplinare rileva che il reclamo è stato inviato oltre il termine di 10 giorni previsto dall’art. 42 n. 5 del C.G.S., infatti, la decisione reclamata è stata Pubblicata sul C.U.n. 22 del 13 DICEMBRE 2001, mentre il reclamo è stato presentato il 15.1.2002= P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo, e dispone ex art. 29 n. 13 del C.G.S. di incamerare la relativa tassa.
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