COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°27 del 31/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società C.S. Ferrera – Campionato Cat. 3°/Gir. A. Gara del 23.12.2001 tra C.S. Ferrera-Lomello (C.U. n. 19 del Comitato Prov. Pavia datato 10.1.2002)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°27 del 31/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società C.S. Ferrera - Campionato Cat. 3°/Gir. A. Gara del 23.12.2001 tra C.S. Ferrera-Lomello (C.U. n. 19 del Comitato Prov. Pavia datato 10.1.2002) La Società C.S. FERRERA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato i calciatori: ANGELO RUSSO e MATTEO DELLATORRE per 2 GARE e il calciatore, GUIDO MICHINI per 3 GARE,oltre a comminarle l’ammenda di 61,97 EURO, tali sanzioni sono eccessive in relazione alla gravità dei comportamenti tenuti dai calciatori stessi e dei sostenitori della C.S.FERRERA. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: il reclamo proposto avverso le squalifiche dei calciatori, ANGELO RUSSO e MATTEO DELLATORRE per due gare è Inammissibile ai sensi dell’art. 41, 3 comma lettera a, del C.G.S. L’ammenda comminata alla C.S. FERRERA E LASQUALIFICA di tre gare comminata al MICHINI GUIDO sono congue in relazione alle frasi offensive proferite dai sostenitori della C.S. FERRERA e dal MICHINI nei confronti del direttore di gara. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA il reclamo proposto e dispone ex art. 29 n. 13 del C.G.S. di incamerare la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it