COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°27 del 31/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Lardirago – Campionato Cat. 2°/Gir. S. Gara del 20.1.2002 tra Locate-Lardirago (C.U. n. 20 del Comitato Prov. di Pavia datato 24.1.2002)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°27 del 31/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.S. Lardirago - Campionato Cat. 2°/Gir. S.
Gara del 20.1.2002 tra Locate-Lardirago
(C.U. n. 20 del Comitato Prov. di Pavia datato 24.1.2002)
La Società U.S. LARDIRAGO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore PAOLO MAGGI per TRE gare.
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che la sanzione comminata al calciatore PAOLO MAGGI appare congrua in quanto, come risulta dal rapporto arbitrale, il calciatore stesso, al termine della gara, nel sottopassaggio, ha colpito con un pugno l’avversario.
Il referto arbitrale della gara ha valore di prova privilegiata nel giudizio sportivo e d’altra parte, la reclamante non porta alcun elemento idoneo a sminuire la percezione arbitrale dei fatti.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare
RESPINGE
il reclamo proposto e dispone ex art. 29 n. 13 del C.G.S. di incamerare la relativa tassa.
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