COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°29 del 14/02/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO JUNIORES GARA: TREALBE – SCANZOROSCIATE DEL 02.02.2002 – GIRONE I

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°29 del 14/02/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO JUNIORES GARA: TREALBE - SCANZOROSCIATE DEL 02.02.2002 - GIRONE I Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 28 del 07.02.2002 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della società Scanzorosciate. Letto il reclamo presentato dalla società giunto nei termini e secondo le modalità previste dall’art. 34 del C.G.S. Visti gli atti ufficiali di gara; Rilevato che: la reclamante sostiene che la società Trealbe abbia violato la norma sulla “sostituzione dei calciatori”, come da Normative Federali e decisioni del Comitato Regionale Lombardia per la Stagione Sportiva 2001-2002 (Comunicato Ufficiale n. 10 del 20.09.2001 del Comitato Regionale Lombardia), conclude, pertanto per l’accoglimento del reclamo e la conseguente assegnazione della vittoria della gara per 2-0. Dal rapporto di gara si evince che effettivamente la società Trealbe ha effettuato le seguenti sei sostituzioni invece delle cinque consentite impiegando i calciatori: n° 14 Carrara Michele, n° 16 Arici Jacopo, n° 15 Vadalà Matteo, n° 17 Trionfini Emanuele, n° 13 Scudeletti Clever e n° 18 Seccomandi Giovanni. Infatti, la norma precisa: “Nel corso delle singole gare organizzate dai Comitati Provinciali, e nel Campionato Juniores Regionale, in ciascuna squadra possono essere sostituiti fino ad un massimo di cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto”. Visto il punto 35 delle Normative Federali per la stagione sportiva 2001-2002, pubblicate sul Comunicato n. 10 del 20.09.2001 del Comitato Regionale Lombardia, Ritenuto fondato il ricorso, P.Q.S. DELIBERA a) di accogliere il ricorso; b) di comminare alla società Trealbe la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2; c) di accreditare alla società Scanzorosciate la tassa di reclamo se versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it