COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°29 del 14/02/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO 1A CATEGORIA GARA: MOZZANICHESE-RIVOLTANA del 7.10.2001 – Girone “B”
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°29 del 14/02/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO 1A CATEGORIA
GARA: MOZZANICHESE-RIVOLTANA del 7.10.2001 - Girone “B”
Con deliberazione pubblicata sulo C.U. n.13 del 11/10/2001 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Rivoltana;
Visti gli atti ufficiali di gara e sentito l’arbitro;
Preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini e secondo le modalità previste dal vigente Codice di Giustizia Sportiva;
Letto il reclamo e rilevato che la Società Rivoltana, senza avanzare espresse richieste, si limita ad affermare che a causa del tardato arrivo del direttore di gara, telefonicamente preannunciato dallo stesso, la gara ha avuto inizio alle ore 17,00 anziché alle ore 15,30 senza che si sia proceduto all’identificazione dei calciatori; che tale identificazione non è avvenuta nemmeno durante l’intervallo od a fine gara; che il dirigente della citata soc.Rivoltana, appunto al termine della gara, “ha fatto presente della dimenticanza” avendo assicurazione che il fatto sarebbe stato segnalato sul referto dell’arbitro;
Dato atto che la gara si è conclusa come segue: Mozzanichese-Rivoltana 2-1;
Considerato che l’identificazione dei partecipanti, dato il periodo e l’orario di svolgimento della gara, avrebbe potuto pregiudicare la possibilità di terminare la gara stessa a causa della oscurità e che tale incombenza avrebbe potuto essere espletata in seguito, anche a fine gara e magari proprio su espressa richiesta dello stesso dirigente della società Rivoltana (risultata soccombente col punteggio di 2-1) che invece si è semplicemente limitato a far “presente della dimenticanza”;
Dato atto che al fine di accertare in giudizio l’identità dei calciatori che hanno preso parte alla gara questo giudice, valendosi della facoltà di cui all’art.30, c3 del CGS, ha provveduto a richiedere all’Ufficio Indagini Federali di espletare i necessari accertamenti;
Vista la relazione inviata dal Capo Ufficio Indagini dalla quale risulta che il collaboratore incaricato delle indagini ha reperito cassetta televisiva con la registrazione della gara (trasmessa a questo ufficio) dalla quale chiaramente si evince la identità dei calciatori: infatti il cronista annunciando le formazioni delle squadre inquadra e nomina i calciatori che il collaboratore dell’ufficio indagini provvede a raffrontare con le tessere federali ed i documenti personali (messi a disposizione e trasmessi in copia a questo ufficio) di ciascuno di essi riscontrando che corrispondono esattamente ai nominativi ed ai documenti indicati negli elenchi allegati al referto di gara; che da ulteriore riscontro le sostituzioni sono state effettuate con i calciatori indicati sul referto di gara ed individuati con la procedura su descritta: che altresì il citato collaboratore dell’ufficio indagini ha accertato la regolarità della posizione dei calciatori della società Mozzanichese che hanno preso parte alla gara;
Visto l’art.12 c,7 del CGS, che testualmente recita: “Non si applica la punizione sportiva dalla perdita della gara nel caso in cui l’identità del calciatore, in relazione all’art.71 delle N.O.I.F., sia accertata in sede di giudizio, ancorché i documenti presentati all’arbitro per la identificazione prima della gara siano insufficienti”.
Assunti gli atti dell’Ufficio Indagini quali mezzi di prova e dato quindi atto che in sede di giudizio è stato pienamente provato che alla gara in questione la soc.Mozzanichese ha fatto partecipare calciatori, tecnici e dirigenti legittimati a prendervi parte;
Dato altresì atto che a nulla rileva, ad avviso di questo giudice, procedere all’identificazione dei tesserati della soc.Rivoltana, risultando tale società soccombente al termine della gara col risultato di 2-1.
Ritenuto il reclamo inaccoglibile;
P.Q.S.
DELIBERA
a) di rigettare il reclamo
b) di omologare come segue il risultato della gara: Mozzanichese Rivoltana 2-1.
c) di incamerare la relativa tassa reclamo (ex Art.29 comma 11del C.G.S.).