COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°29 del 14/02/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO 1A CATEGORIA GARA: MARASSI CIRCOLO CROCETTA-PADERNO DUGNANO – Del10/02/2002 – Girone H

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°29 del 14/02/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO 1A CATEGORIA GARA: MARASSI CIRCOLO CROCETTA-PADERNO DUGNANO - Del10/02/2002 - Girone H Visti gli atti ufficiali di gara. Visto l’allegato al rapporto di gara. Sentito l’arbitro Rilevato che: - la gara in oggetto è stata sospesa in via definitiva al 45° minuto del secondo tempo a causa del verificarsi di una grave protesta che ha visto coinvolti, a vario titolo, cinque calciatori della società Marassi Circolo Crocetta. - Infatti: al 45° del 2° tempo, a seguito dell’espulsione del calciatore Furfaro Valerio della società Marassi Circolo Crocetta, il direttore di gara veniva avvicinato dallo stesso calciatore che gli affibiava una spinta e dal calciatore Riboldi Giuliano della società Marassi Circolo Crocetta che lo ingiuriava pesantemente.Mentre l’arbitro si accingeva ad espellere il Riboldi veniva avvicinato e circondato anche dai calciatori De Palo Alessandro, Spanio Roberto e Comuzzo Simone tutti della società Marassi Circolo Crocetta i quali lo ingiuriavano pesantemente sfidandolo apertamente ad assumere provvedimenti anche nei loro confronti. - Dato atto che poco prima l’arbitro aveva segnalato la necessità di effettuare 4minuti di recupero. - Constatata dunque l’impossibilità di continuare l’incontro per effettuare tale recupero perché avrebbe dovuto espellere anche gli altri quattro calciatori della società Marassi Circolo Crocetta ed in tal modo la Società sarebbe rimasta senza cinque calciatori e quindi senza il numero minimo di calciatori, come previsto dalla vigente normativa federale, l’Arbitro decideva di considerare l’incontro sospeso in via definitiva a decorrere dal 45° minuto del secondo tempo. - Dato atto che al momento della sospensione la gara si trovava sul risultato seguente: Marassi Circolo Crocetta-Paderno Dugnano 1-2. P.Q.S. DELIBERA a) di comminare alla Società Marassi Circolo Crocetta la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 in quanto oggettivamente responsabile del mancato regolare svolgimento della partita in oggetto, ai sensi dell’art.12del C.G.S.; b) di comminare alla Società Marassi Circolo Crocetta la sanzione dell’ammenda pari a E56,81 in quanto oggettivamente responsabile; c) di comminare la sanzione della squalifica fino al 12.06.2002 al calciatore Furfaro Valerio della società Marassi Circolo Crocetta per aver ingiuriato ripetutamente e pesantemente il direttore di gara; d) di comminare la sanzione della squalifica per 3gare ai sig.ri Riboldi Giuliano, De Palo Alessandro, Spanio Roberto e Comuzzo Simone, della società Marassi Circolo Crocetta per aver circondato minacciosamente ed ingiuriato ripetutamente e pesantemente il direttore di gara; e) di comminare la sanzione della squalifica per 1gara al calciatore Di Bella Luca della società Paderno Dugnano per recidività in ammonizione.
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