COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°29 del 14/02/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S.Tribiano – Camp. Eccellenza/Gir. A Gara del 27.01.2002 tra Viggiù Rifiorente-U.S.Tribiano

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°29 del 14/02/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S.Tribiano - Camp. Eccellenza/Gir. A Gara del 27.01.2002 tra Viggiù Rifiorente-U.S.Tribiano La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla U.S.TRIBIANO, relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la Società avrebbe fatto partecipare il calciatore ANDREACASTELLINI in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato proposto nel termine di cui all’art.42 n.5 del C.G.S. Rilevato che la Società VIGGIU’ RIFIORENTE non ha inviato le proprie controdeduzioni, osserva: Il Comunicato Ufficiale n.26 del 24/01/2002affisso presso la sede del C.R.L. non menzionava il calciatore ANDREA CASTELLINI tra gli squalificati per una gara. Il nominativo del calciatore in questione, a dire della Società Reclamante, sarebbe comparso sul sito Internet del C.R.L. tra i Calciatori squalificati per una gara. Di tale circostanza la Società Reclamante non fornisce alcuna prova.Ad ogni buon conto, si rileva che l’art.2, comma 6, del C.G.S. dispone che i Comunicati Ufficiali si intendono conosciuti con presunzione assoluta, a far data della loro pubblicazione.Pubblicazione, questa, che ai sensi dell’art.13, comma primo, delle NOIF“avviene mediante affissione agli albi istituiti presso le rispettive sedi”. Pertanto, per stabilire la decorrenza delle squalifiche comminate ai calciatori, è necessario fare riferimento solamente ed esclusivamente ai Comunicati Ufficiali, affissi presso le sedi dei Comitati. Nel caso di specie il Comunicato Ufficiale numero 26del 24/01/2002, affisso presso la sede del C.R.L., conteneva il nominativo del calciatore ANDREA CASTELLINI, tra i calciatori squalificati per una gara. Per tanto, il calciatore poteva regolarmente disputare la gara del 27/01/2002tra VIGGIU’ RIFIORENTE-U.S. TRIBIANO. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA Il reclamo proposto e dispone di incamerare la relativa tassa.
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