COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°29 del 14/02/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Castelli Calepio – Cat.1°/Gir. C Gara del 20.01.2002tra Castelli Calepio-San Paolo D’Argon (Comm.Uff. n.26 del C.R.L.datato 24/01/2002)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°29 del 14/02/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Castelli Calepio - Cat.1°/Gir. C
Gara del 20.01.2002tra Castelli Calepio-San Paolo D’Argon
(Comm.Uff. n.26 del C.R.L.datato 24/01/2002)
La Società CASTELLI CALEPIO ha proposto reclamo avverso la squalifica disposta a carico del Tecnico Sig.STEFANO VILLA fino al 20/02/2002.
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, ai sensi dell’art.41, comma terzo, lettera B, il reclamo è da ritenersi INAMMISSIBILE in quanto dal disposto testuale della norma si legge che “non sono impugnabili in alcuna sede, ... omissis..., i seguenti provvedimenti disciplinari ... omissis ...
b) inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese.
Tanto premesso e ritenuto, si dichiara l’inammissibilità del ricorso sine quo.
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