COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°29 del 14/02/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Atletico Cinisello – Cat.3°/Gir. C Gara del 20.01.2002tra Giaggiolo-Atletico Cinisello (Comm.Uff.n.23del Comitato Prov. di Milano datato 24/01/2002)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°29 del 14/02/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Atletico Cinisello - Cat.3°/Gir. C Gara del 20.01.2002tra Giaggiolo-Atletico Cinisello (Comm.Uff.n.23del Comitato Prov. di Milano datato 24/01/2002) La Società ATLETICO CINISELLO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore COCCAMICHELE per quattro gare.Lamentando che è stato squalificato al posto del calciatore TAIOLI ANDREA. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo in oggetto è da ritenersi INAMMISSIBILE in quanto il Giudice Sportivo di Primo Grado ha provveduto a revocare la suddetta squalifica inflitta al calciatore COCCA MICHELE in data anteriore alla proposizione del reclamo. Tanto premesso e ritenuto, DICHIARA Inammissibile il reclamo svolto nell’interesse del calciatore COCCAMICHELE, dispone di non addebitare la relativa tassa sussistendo giusti motivi di equità.
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