COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°29 del 14/02/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società C.F. Alto Verbano – Camp.Femminile Serie D/Gir. A, in merito alla posizione irregolare della calciatrice Filomena Ciresi Gara del 13.01.2002tra Pavia-Alto Verbano

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°29 del 14/02/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società C.F. Alto Verbano - Camp.Femminile Serie D/Gir. A, in merito alla posizione irregolare della calciatrice Filomena Ciresi Gara del 13.01.2002tra Pavia-Alto Verbano La Commissione Disciplinare, rilevato che, ai sensi dell’art.29, comma V° e 42, comma VI°, C.G.S., nei casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente a norma dell’art.34, comma VII°, C.G.S. e che l’attestazione della ricezione deve essere allegata al reclamo; rilevato che l’inosservanza delle formalità costituisce, ai sensi dell’art.29, comma IX°, C.G.S., motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame; rilevato che non risulta che la reclamante (ALTOVERBANO) abbia inviato copia del reclamo alla Controparte (PAVIA) e che, comunque, l’attestazione della ricezione non è allegata al reclamo DICHIARA inammissibile il reclamo proposto e dispone di incamerare la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it