COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°29 del 14/02/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società C.F. Alto Verbano – Camp.Femminile Serie D/Gir. A, in merito alla posizione irregolare della calciatrice Filomena Ciresi Gara del 13.01.2002tra Pavia-Alto Verbano
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°29 del 14/02/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società C.F. Alto Verbano - Camp.Femminile Serie D/Gir. A, in merito alla posizione irregolare della calciatrice Filomena Ciresi
Gara del 13.01.2002tra Pavia-Alto Verbano
La Commissione Disciplinare, rilevato che, ai sensi dell’art.29, comma V° e 42, comma VI°, C.G.S., nei casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente a norma dell’art.34, comma VII°, C.G.S. e che l’attestazione della ricezione deve essere allegata al reclamo; rilevato che l’inosservanza delle formalità costituisce, ai sensi dell’art.29, comma IX°, C.G.S., motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame;
rilevato che non risulta che la reclamante (ALTOVERBANO) abbia inviato copia del reclamo alla Controparte (PAVIA) e che, comunque, l’attestazione della ricezione non è allegata al reclamo
DICHIARA
inammissibile il reclamo proposto e dispone di incamerare la relativa tassa.
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