COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°30 del 21/02/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO JUNIORES GARA: LA DOMINANTE-CASTELLANZESE – DEL 04.02.2002 – GIRONE R
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°30 del 21/02/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO JUNIORES
GARA: LA DOMINANTE-CASTELLANZESE - DEL 04.02.2002 - GIRONE R
Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 28 del 07.02.2002 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della soc. CASTELLANZESE.
Letto il reclamo presentato dalla soc. CASTELLANZESE secondo le modalità e nei tempi di cui al vigente Codice di Giustizia Sportiva;
Visti gli atti ufficiali di gara;
La reclamante, sostiene che la soc. LADOMINANTE ha violato la norma sul “limite di partecipazione alle gare ufficiali di calciatori in relazione all’età per la categoria Juniores” (cd. “fuori quota”); conclude, pertanto per l’accoglimento del reclamo e la conseguente assegnazione della vittoria della gara per 0-2.
Dal rapporto di gara si rileva che la soc. LADOMINANTE ha impiegato dall’inizio della gara i calciatori:
Stocchi Rudy nato il 22.12.1982
Aceti Pietro nato il 21.08.1982
Profilo Andrea nato il 22.02.1982
Mantovani Paolo nato il 13.11.1982
utilizzando quindi quattro calciatori “fuori quota”.
Successivamente, al 25° del 2° t. veniva effettuata una sostituzione ed entrava sul terreno di gioco il calciatori Castaldi Alberto nato il 24.07.1981; veniva quindi utilizzato il quinto calciatore “fuori quota”.
Pertanto, l’impiego di calciatori ha superato il numero di quattro cd. “fuori quota”, come consentiti dalla Normativa Federale (e così confermato dal C.R.L. con comunicato n. 10 del 21.09.2001 punto 3 lettera c, dell’allegato: “Normative Federali e decisioni del C.R.L. per la stagione sportiva 2001/2002”).
Infatti, la norma precisa: “in ciascuna gara possono essere impiegati quattro calciatori fuori quota, nati dal 01.01.1981 in poi”.
L’interpretazione letterale della norma non consente equivoci ed è evidente: “non più di quattro calciatori fuori quota in ciascuna gara”, ciò significa che l’utilizzo in numero superiore di calciatori fuori quota altera visibilmente il rapporto di forza tra le squadre e deve pertanto essere sanzionato adeguatamente.
Il reclamo è dunque fondato e va accolto.
Visto l’art. 12 del C.G.S. e l’art. 34bis delle N.O.I.F.
DELIBERA
Di comminare alla soc. LADOMINANTE la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2.