COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°30 del 21/02/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Olmese Cornaredo – Camp. 1°Cat. /Gir. M Gara del 03.02.2002 tra Arlunese-Olmese Cornaredo (C.U. n. 28 del C.R.L. datato 07.02.2002)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°30 del 21/02/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Olmese Cornaredo - Camp. 1°Cat. /Gir. M Gara del 03.02.2002 tra Arlunese-Olmese Cornaredo (C.U. n. 28 del C.R.L. datato 07.02.2002) La Società OLMESECORNAREDO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore JOSCACLAUDIO per 4 gare, sostenendo giusta l’espulsione ma negando che il suddetto calciatore avesse volutamente ritardato l’uscita dal campo. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S. rileva: dalla lettura del rapporto arbitrale risulta che dopo la notifica del provvedimento dell’espulsione, il calciatore tardava ad abbandonare il terreno di giuoco, non per disturbare come afferma la reclamante e cioè che la lentezza dell’abbandono è dovuta alle precarie condizioni fisiche del calciatore. Tale comportamento in aggiunta al fallo di rezione (calcio da terra allo stomaco dell’avversario) non consente alcuna riduzione della sanzione inflitta dal G.S. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone ex art. 29 n. 13 del C.G.S. di incamerare la relativa tassa.
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