COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°30 del 21/02/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Bienate Magnango – Camp. 1°Cat. /Girone L Gara del 27.01.2002 tra Luino-Bienate Magnago (C.U. n. 27 del C.R.L. datato 31.01.2002)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°30 del 21/02/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Bienate Magnango - Camp. 1°Cat. /Girone L
Gara del 27.01.2002 tra Luino-Bienate Magnago
(C.U. n. 27 del C.R.L. datato 31.01.2002)
La Società BIENATEMAGNAGO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore SANNINOGIOVANNI per 4 (quattro) Gare, sostenendo che il calciatore, quale capitano interveniva in difesa di un proprio compagno, che era alle prese con il massaggiatore della squadra avversaria.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva:
quanto argomentato dalla Società BIENATEMAGNAGO non trova riscontro nel referto arbitrale dove si legge che il SANNINOGIOVANNI, capitano, veniva espulso perché spingeva e metteva le mani al collo del massaggiatore della Società LUINO, insultandolo e offendendolo.
Alla luce di quanto sopra la sanzione inflitta appare equa e meritevole di conferma.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone ex art. 29 n. 13 del C.G.S. di addebitare la relativa tassa.
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