COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°32 del 07/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO 1a CATEGORIA GARA:FORZA&COSTANZA-BRUSAPORTOdel 03.03.2002 – Girone C

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°32 del 07/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO 1a CATEGORIA GARA:FORZA&COSTANZA-BRUSAPORTOdel 03.03.2002 - Girone C Dagli atti ufficiali di gara si rileva che al 30° del primo tempo, il direttore di gara espelleva il calciatore della società Brusaporto Colombo Rudy per la seconda ammonizione: il Calciatore teneva comportamento minaccioso tanto da essere allontanato dai compagni. In seguito veniva effettuata una sostituzione: entrava il calciatore Vavassori Roberto ed usciva il calciatore Giassi Ilario della soc. Brusaporto: mentre questi si accingeva ad uscire dal recinto di gioco, afferrava per il collo il Signor Bassani Battista della soc. Forza e Costanza; a difesa dello stesso intervenivano quasi tutti i calciatori in campo così come intervenivano i calciatori dell’altra società anche tra i calciatori si accendeva un diverbio. Il direttore di gara a questo punto ha sospeso definitivamente l’incontro. L’Arbitro non ha identificato le responsabilità dei calciatori e nel contempo non ha rilevato e segnalato una situazione di violenza generale, ma solo momenti di “estrema agitazione”. Peraltro dagli atti di gara non risulta che la persona dell’Arbitro sia mai stata messa in pericolo. Non può essere qundi condivisa la decisione dell’Arbitro di sospendere la gara in quanto la decisione appare dettata più dalla preoccupazione di prevenire eventuali fatti negativi che si sarebbero potuti verificare successivamente, che da una reale ed attuale situazione di pericolo per l’incolumità sia dei calciatori sia della sua persona. P.Q.S. DELIBERA a) di disporre la ripetizione della gara a cura del C.R.L. 2)di comminare alla società Forza e Costanza e Brusaporto l’ammenda di E 50,00 per responsabilità oggettiva in merito ai fatti sopra descritti additabili a propri calciatori 3) di squalificare il calciatore della società Brusaporto Colombo Rudy per 3 gare in relazione ai fatti sopra esposti 4) di squalificare il calciatore della società Brusaporto Giassi Ilario per 4 gare in relazione ai fatti sopra esposti
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