COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°32 del 07/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Villa D’Almè – Camp. Juniores Reg. /Gir. I Gara del 09.02.2002 tra Urgnano 1980-Villa D’Almè (C.U. n. 29 del C.R.L. datato 14.02.2002)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°32 del 07/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Villa D’Almè - Camp. Juniores Reg. /Gir. I Gara del 09.02.2002 tra Urgnano 1980-Villa D’Almè (C.U. n. 29 del C.R.L. datato 14.02.2002) La Società VILLA D’ALME’ ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore:FARINARICCARDO per 4 GARE; sostenendo la involontarietà del comportamento del suddetto calciatore, che non riusciva a saltare il portiere. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S. rileva: le argomentazioni addotte dalla Società VILLAD’ALME’ appaiono condivisibili. Il calciatore FARINA, preso da foga nell’intento di procedere ad una segnatura, colpiva con violenza ai genitali il portiere avversario. Tale comportamento era involontariato e pertanto appare eccessiva la sanzione inflitta. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo RIDUCE la squalifica del calciatore FARINARICCARDO a DUEGARE dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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