COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°32 del 07/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Rudianese – Camp. Juniores Prov. /Gir. D Gara del 10.02.2002 tra Rudianese-G.S. Epas S.F. Paola

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°32 del 07/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Rudianese - Camp. Juniores Prov. /Gir. D Gara del 10.02.2002 tra Rudianese-G.S. Epas S.F. Paola La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società A.C. RUDIANESE relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società avrebbe fatto partecipare il calciatore in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato proposto nel termine di cui all’Art. 42 n. 3 del C.G.S. Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dallo stesso Art. 42 comma 6 C.G.S. Rilevato che la società G.S. EPAS non ha inviato le proprie controdeduzioni. Rilevato che, come da C.U. n. 23 datato 07.02.2002 del Comitato Prov. BRESCIA il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli Artt. 12-13-14-42 n. 2 del C.G.S., la Commissione disciplinare DELIBERA in accoglimento del reclamo come sopra proposto: a) di comminare alla soc. G.S. EPAS la punizione sportiva della perdita della gara per 0 a 2; b) di comminare alla soc. G.S. EPAS l’ammenda di euro 52,00 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore MARCOBONAFEDE per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 06 aprile 2002 dirigente accompagnatore sig. SARESERAFRANCESCO della societò G.S. EPAS. Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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