COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°32 del 07/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società P.G. Frassati – Cat. Terza /Gir. A – Comitato Cremona Gara del 10.02.2002 tra Madignanese-Frassati (C.U. n. 24 del Comitato Prov. di CREMONA datato 14.02.2002)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°32 del 07/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società P.G. Frassati - Cat. Terza /Gir. A - Comitato Cremona Gara del 10.02.2002 tra Madignanese-Frassati (C.U. n. 24 del Comitato Prov. di CREMONA datato 14.02.2002) La Società P.G. FRASSATI ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore, ENZOSCIANNAMEA per 5 GARE, lamentando che la sanzione disposta a carico del calciatore sarebbe estremamente severa in relazione ai fatti e chiede, pertanto, una riduzione della squalifica. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S. rileva: esaminato il referto arbitrale fonte primaria e privilegiata di prova si evince che il calciatore ENZOSCIANNAMEA veniva espulso dal campo per essersi rivolto al direttore di gara con frasi che offendeva gravemente l’ONORE e di seguito al provvedimento di espulsione reiterava la sua condotta accompagnandola con frasi minacciose. Tenuto conto che la condotta posta in essere dal calciatore sanzionato si è compiuta in un unico contesto e degli abituali criteri di valutazione della presente Commissione, si reputa equo graduare la squalifica disposta dal giudice di prime cure. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo. RIDUCE la squalifica del calciatore ENZOSCIANNAMEA a 4 GARE si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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