COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°33 del 14/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO 1a CATEGORIA GARA: ANDICE PIOLTELLESE – PANTIGLIATESE – GIRONE E – DEL 03.03.02

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°33 del 14/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO 1a CATEGORIA GARA: ANDICE PIOLTELLESE - PANTIGLIATESE - GIRONE E - DEL 03.03.02 Al fine di accertare i fatti avvenuti durante ed al termine della gara con deliberazione pubblicata sul C.U. n° 32 del 7/3/02 questo giudice ha deciso di sospendere in via cautelare ai sensi dell’art. 12 del CGS alcuni calciatori della società Pantigliatese riservandosi, inoltre, ogni ulteriore decisione. Visti gli atti ufficiali di gara e sentito in proposito l’arbitro. Rilevato che: a partire dal 30° del primo tempo e fino al termine di tale periodo di gara, numerosi sostenitori della società Pantigliatese ingiuriavano il direttore di gara con ripetuti pesanti insulti ed offese gravi e lesive dei sentimenti, dell’onore e della dignità ed inoltre gli indirizzavano ripetute gravi minacce per la sua incolumità ed avvicinandosi minacciosamente e pericolosamente alla rete di recinzione del terreno di gioco, pur senza tentare di scavalcarla, la scuotevano pericolosamente; tale comportamento si protraeva anche quando il direttre di gara rientrava nello spogliatoio alla fine del primo tempo; e si ripeteva anche al momento del suo rientro sul terreno di gioco; durante tutto il secondo tempo i sostenitori della società Pantigliatese continuavano a porre in essere un comportamento intimidatorio nei confronti del direttore di gara lanciando ripetute gravi minacce ed inqualificabili offese ed in una occasione, nuovamente accostatisi alla recinzione la scuotevano ripetutamente; al termine della gara gli stessi sostenitori della società Pantigliatese reiteravano il comportamento gravemente minaccioso ed ingiurioso su indicato e lanciavano numerosi sputi che non raggiungevano il direttore di gara in quanto lo stesso per alcuni minuti rimaneva ben all’interno del terreno di gioco; quando poi si decideva a rientrare di corsa verso il tunnel, in prossimità della tribuna, veniva raggiunto da numerosissimi sputi che gli ricoprivano la testa, il volto, il corpo e le gambe; peraltro tali sputi raggiungevano anche l’osservatore arbitrale nonchè il dirigente della società locale i quali nell’occasione assistevano il direttore di gara; durante la permanenza del direttore di gara nello spogliatoio gli stessi sostenitori della società Pantigliatese con grida continuavano ad ingiuriarlo e minacciarlo e sostavano per lungo tempo all’esterno del cancello tanto che l’arbitro poteva lasciare l’impianto sportivo solamente alle ore 17,45. Dato altresì atto che: al 47° del primo tempo veniva espulso il calciatore Chirico Salvatore della società Pantigliatese per aver pronunciato ingiurie nei confronti dell’arbitro; al 9° del secondo tempo veniva espulso il calciatore Baroni Gianluca (Capitano) della società Pantigliatese, per doppia ammonizione; costui, alla notifica del provvedimento, profferiva ingiurie nei confronti dell’arbitro ed abbandonava con voluta lentezza il terreno di gioco; inoltre al termine della gara attendeva l’arbitro al rientro nello spogliatoio reiterando le ingiurie; al 9° del secondo tempo veniva espulso il calciatore Anteri Giovanni della società Pantigliatese il quale, a seguito della espulsione del proprio capitano, si avvicinava al direttore di gara con fare minaccioso, lo ingiuriava ripetutamente e lo spingeva col le mani poggiate sul torace facendolo barcollare e retrocedere di tre passi: Dato altresì atto che: i calciatori Chirico Salvatore e Anteri Giovanni, della società Pantigliatese, a seguito dell’espulsione avvenuta nel corso della gara si posizionavano, in un primo momento, nei pressi della rete di recinzione, in prossimità della tribuna, aizzando i propri sostenitori, minacciando gravemente ed ingiuriando pesantemente l’arbitro e tentando di scavalcare, senza riuscirci, la recinzione; successivamente (al 40° del 2° tempo) rientravano indebitamente sul terreno di gioco da dove venivano prontamente allontanati; al termine della gara gli stessi calciatori Chirico Salvatore e Anteri Giovanni, della società Pantigliatese che si erano nel frattempo posizionati all’interno del recinto degli spogliatoi, venivano allontanati dal custode dell’impianto e da un dirigente della società locale; si posizionavano nei pressi della recinzione che tentavano nuovamente di scavalcare ma venivano prontamente fermati dal citato custode e quindi lanciando ingiurie e minacce sputavano ripetutamente in direzione dell’arbitro, senza colpirlo; quando lo stesso direttore di gara correndo lasciava il terreno di gioco veniva invece raggiunto al viso ed al corpo da una decina di sputi lanciati dai citati calciatori; Dato inoltre atto che: al termine della gara il tecnico della società Pantigliatese, Signor Volpati Mario, rivolgeva una frase irriguardosa nei confronti dell’arbitro; al termine della gara il calciatore Cappellini Elio della società Pantigliatese, mentre il direttore di gara era costretto ad attendere sul terreno di gioco correva con fare minaccioso in direzione dell’arbitro profferendo ingiurie e gravi minacce ma veniva prontamente bloccato dai dirigenti locali; attendeva il direttore di gara nel corridoio degli spogliatoi e vistolo sopraggiungere gli correva incontro gli sferrava un forte calcio che lo colpiva alla caviglia destra provocandogli forte dolore gonfiore ed arrossamento che perduravano fino a tarda sera; nel corridoio stazionavano numerosi calciatori della società Pantigliatese, che non venivano riconosciuti ma che ingiuriavano il direttore di gara; Il comportamento violento che durante e dopo la gara i sostenitori della società Pantigliatese hanno posto in essere, la cui gravità e potenziale pericolosità non può essere ignorata, rende oggettivamente responsabile la società stessa, e va dunque attentamente ed adeguatamente sanzionato. Del pari va adeguatamente censurato il comportamento del calciatore Cappellini Elio della società Pantigliatese, il quale, in un primo tempo tentava di raggiungere il direttore di gara venendone impedito perché prontamente bloccato e successivamente dopo alcuni minuti, quindi con azione premeditata, con un forte calcio colpiva alla caviglia il direttore di gara. Così pure vanno adeguatamente censurati i comportamenti dei calciatori Chirico Salvatore e Anteri Giovanni, della società Pantigliatese i quali, oltre ai comportamenti propri che hanno causato le relative espulsioni durante la gara, ponevano poi in essere un comportamento antisportivo e violento che si protraeva per lungo periodo sfociando in un inqualificabile comportamento di odiosa violenza quale quello di colpire il direttore di gara con numerosi sputi. Visto il nuovo C.G.S. DELIBERA a) di comminare alla Società Pantigliatese, oggettivamente responsabile del comportamento violento dei propri sostenitori, l’ammenda di _ 1000,00 per i ripetuti insulti, le gravissime ingiurie, le gravi intimidazioni e minacce e gli sputi con i quali i propri sostenitori hanno ripetutamente colpito l’Arbitro; b) di comminare alla società Pantigliatese, oggettivamente responsabile del comportamento dei propri tesserati e sostenitori, la sanzione della squalifica del campo per 1 giornata; c) di confermare, per i motivi su indicati, a carico dell Sig. Volpati Mario società Pantigliatese l’inibizione fino al 20/3/2002; d) di squalificare per 4 gare il calciatore Baroni Gianluca (Capitano) della società Pantigliatese per il comportamento dallo stesso tenuto al momento dell’espulsione ed a fine gara; e) di squalificare fino al 15/3/2003 il calciatore calciatore Chirico Salvatore della società Pantigliatese, espulso durante la gara, per le motivazioni su indicate; f) di squalificare fino al 15/7/2003 il calciatore Anteri Giovanni della società Pantigliatese, espulso durante la gara, per le motivazioni su indicate; g) di squalificare fino al 15/6/2004 il calciatore Cappellini Elio della società Pantigliatese, per le motivazioni su indicate; h) di omologare come segue il risultato della gara: Andice Pioltellese – Pantigliatese 2-1.
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