COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°33 del 14/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Bolgiano – Camp. 2°Cat. /Gir. V Gara del 25.02.2002 tra Usom-Bolgiano (C.U.n. 28 del Comitato Prov. di MILANO datato 28.02.2002)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°33 del 14/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Bolgiano - Camp. 2°Cat. /Gir. V Gara del 25.02.2002 tra Usom-Bolgiano (C.U.n. 28 del Comitato Prov. di MILANO datato 28.02.2002) La Società BOLGIANO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato i calciatori:ALESSANDRONEGRONIper 2 GARE, - CARMINEROMANO per 2 GARE, - ALESSANDROPERLINO per 2 GARE, - MASSIMOMAGRINIper 2 GARE, - STEFANOROCCHI per 3 GARE, - ed ha disposto la sanzione di EURO77,00 a carico della medesima Società, lamentando che i calciatori squalificati non si sarebbero resi responsabili dei fatti loro ascritti e che l’ammenda sarebbe illogica perché motivata da una rissa scaturita tra calciatori non identificati a fine gara. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S. rileva: esaminato il referto arbitrale ed il supplemento allegato, fonti primarie e privilegiate di prova si evince che il calciatore STEFANOROCCHI a fine gara si rivolgeva ad un calciatore avversario con frasi ingiuriose e minacciose. In merito all’ammenda irrogata alla Società si rileva che, oltre alle contestazioni dei fatti singolarmente ascritte ai diversi responsabili, al termine della gara all’interno del tunnel che conduce agli spogliatoi diversi calciatori non identificati delle due squadre davano luogo ad una rissa accompagnata da ingiurie e minacce. A riguardo delle squalifiche disposte a carico dei calciatori:NEGRONI, CARMINE ROMANI, PERLINO, MAGRINI sono tutte non reclamabili ai sensi ed agli effetti dell’art. 41 del C.G.S. n. 3 1.A, accertata, pertanto, preliminarmente l’inammissibilità del reclamo per i QUATTRO suddetti calciatori, secondo gli abituali criteri di valutazione della presente Commissione la sanzione disposta al calciatore STEFANOROCCHI appare meritevole di conferma alla stessa stregua dell’ammenda disposta a carico della Società. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone di incamerare la relativa tassa.
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