COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°33 del 14/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Nord Voghera – Camp. Jun. Prov. /Gir. B Gara del 24.02.2002 tra Borgonovese – Nord Voghera (C.U. n. 26 del Comitato prov. di Pavia datato 28.02.2002)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°33 del 14/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Nord Voghera - Camp. Jun. Prov. /Gir. B Gara del 24.02.2002 tra Borgonovese - Nord Voghera (C.U. n. 26 del Comitato prov. di Pavia datato 28.02.2002) La Società NORDVOGHERA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore MARCONEMATTEO per 3 GARE, lamentando l’eccessività della squalifica, in quanto il giocatore ha semplicemente reagito ad una gomitata di un avversario senza commettere alcun atto di violenza. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., e sentito telefonicamente l’arbitro a chiarimenti, rileva: quanto evidenziato dal gruppo sportivo NORDVOGHERA nel reclamo proposto non trova conferma né nel referto del direttore di gara, né nei chiarimenti richiesti da questa Commissione Disciplinare al direttore di gara. Infatti, l’arbitro non solo non ha rilevato la gomitata ricevuta dal calciatore MARCONEMATTEO da parte di un avversario, ma non ha neppure notato che il calciatore perdesse sangue dal labbro, secondo quanto addotto dalla reclamante. In assenza di qualsiasi prova ufficiale relativa all’atto di violenza che si assume patito dal calciatore MARCONEMATTEO, la sanzione disciplinare va confermata, poiché adeguata allo schiaffo che l’arbitro riferisce essere stato dato dal MARCONEMATTEO all’avversario. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone di incamerare la relativa tassa.
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