COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°34 del 21/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Trealbe – Camp. Eccellenza / Girone B Gara del 24.02.2002 tra Concorezzese – Trealbe (C.U.n. 31 del C.R.L. datato 28.02.2002)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°34 del 21/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.S. Trealbe - Camp. Eccellenza / Girone B
Gara del 24.02.2002 tra Concorezzese - Trealbe
(C.U.n. 31 del C.R.L. datato 28.02.2002)
La Società U.S.TREALBE ha proposto reclamo avverso la dedisione del G.S.che ha squalificato il calciatore GRITTI LEONARDO per 5 GARE, lamentando che il calciatore GRITTI non aveva compiuto alcun gesto volgare e di scherno e quindi chiedendo l’annullamento o la riduzione della squalifica inflitta.
La Comissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., sentita la Società Trealbe rileva che il gesto descritto riguardante il calciatore GRITTI, nell’occasione con funzione di capitano deve ritenersi irriguardoso verso il pubblico, ma non scurrile e considera eccessiva la sanzione inflitta.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo
RIDUCE
la squalifica del calciatore GRITTI LEONARDO a 3 GARE
si dispone l’accredito della relativa tassa.
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