COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N°34 DEL 21/03/2002 – PUBBL. SU WWW.LND-CRL.IT Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento ad opera della Commissione Tesseramenti della Società Polisportiva Virgilio, del Presedente della stessa Sig. Martinelli Giovanni, del responsabile del settore calcio della stessa Sig. Reggiani Luciano. (Campionato di Seconda Categoria Girone X)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
COMUNICATO UFFICIALE N°34 DEL 21/03/2002 – PUBBL. SU WWW.LND-CRL.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
Deferimento ad opera della Commissione Tesseramenti della Società Polisportiva Virgilio, del Presedente della stessa Sig. Martinelli Giovanni, del responsabile del settore calcio della stessa Sig. Reggiani Luciano.
(Campionato di Seconda Categoria Girone X)
La Commissione Tesseramenti con delibera pubblicata sul C.U. n. 2/D stagione sportiva 2001/2002, passata in giudicato, ha accertato che la società Pol. VIRGILIO, a sostegno del proprio assunto ha allegato al reclamo una distinta di gara non conforme a quella reale sottoscritta dall’arbitro e che indica i calciatori realmente utilizzati, con l’evidente intento di trarre profitto nel rappresentare ad un organo di giustizia una situazione non conforme alla realtà. In particolare la società ha allegato, dapprima all’opposizione alla richiesta di svincolo di autorità del calciatore DANIELE POZZI presentata all’ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Lombardia (12 giugno 2000) e quindi al ricorso alla Commissione Tesseramenti della FIGC (27 luglio 2000) una copia della distinta dei calciatori partecipanti alla gara VIRGILIO-PRALBINO del 12 settembre 1999 (Coppa Lombardia) difforme da quella ufficiale consegnata all’arbitro e dallo stesso sottoscritto. Nella distinta ufficiale il calciatore DANIELE POZZI non figura tra i partecipanti alla gara, mentre nella distinta allegata agli scritti della deferita, detto calciatore risulta schierato con il numero 7.
L’intento della Pol. VIRGILIO era quello di documentare l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 109 NOIF per lo svincolo per inattività richiesto dal calciatore e dimostrare che quest’ultimo aveva partecipato a quattro gare ufficiali.
La Pol. VIRGILIO ha gravemente violato l’art. 1 comma 1 del C.G.S. essendo il surriportato comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità che la disposizione in esame impone a coloro che sono tenuti all’osservanza delle norme federali.
La giustificazione addotta dalla deferita, e cioé che sarebbe stata inviata per errore, una distinta compilata informalmente e di uso esclusivamente interno, di per se poco credibile e non suffragata da alcun elemento, è senza possibilità di dubbio smentito dalla circostanza che detta distinta è stata inviata dapprima all’ufficio Tesseramenti del Comitato Reg. Lombardia per opporsi alla richiesta di svincolo del calciatore (che sosteneva di non aver partecipato a quattro gare ufficiali) e poi alla Commissione Tesseramenti, con il chiaro intento di alterare la realtà. Sia l’opposizione inoltrata all’ufficio tesseramenti sia il ricorso alla Commissione Tesseramenti risultano sottoscritti dal tesserato, responsabile di settore, Luciano Reggiani: allo stesso, appare opportuno comminare per la grave infrazione commessa l’inibizione a tutto il 31 MARZO2003.
Ai sensi dell’art. 2 comma 4 del C.G.S. la Società va ritenuta oggettivamente responsabile dell’operato del proprio dirigente e nel caso in esame la responsabilità è particolarmente rilevante trattandosi di tesserato, responsabile del settore; sanzione equa, tenuto conto anche della categoria di appartenenza, appare l’ammenda di Euro 517,00. Non esente da responsabilità è pure il Presidente MARTINELLI GIOVANNI che non ha fornito e non ha offerto alcuna prova in merito alla sua estraneità ai fatti e che per la carica rivestita ha il dovere di vigilare sul comportamento de dirigenti; senza contare che i dirigenti che hanno la legale rappresentanza della società sono ritenuti, ai sensi dell’art. 2 comma I del C.G.S., anche essi responsabili, sino a prova contraria, (prova che nella specie come detto, è mancata) delle infrazioni addebitate alle società medesime. Sanzione equa appare quella dell’inibizione sino al 31 dicembre 2002. Tanto premesso la Commissione Disciplinare, affermate le responsabilità dei dirigenti
COMMINA
a LUCIANO REGGIANI l’Inibizione sino al 31 marzo 2003
a GIOVANNI MARTINELLI l’Inibizione sino al 31 dicembre 2002
alla società Pol. VIRGILIO l’ammenda di Euro 517,00. Si comunichi direttamente alle parti e alla Commissione Tesseramenti a cura della Segreteria del C.R.L.
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