COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°34 del 21/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento della Società US Locate S. Luigi del Presidente della stessa sig. Walter Lenzi del calciatore Andrea Caselli

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°34 del 21/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento della Società US Locate S. Luigi del Presidente della stessa sig. Walter Lenzi del calciatore Andrea Caselli La Commissione Disciplinare PREMESSO che con atto del 30.01.2002, il Presidente Comitato Regionale Lombardia, a seguito comunicazione del Presidente del Comitato Regionale Lombardia del Settore Giovanile, ha deferito a Codesta Commissione la Società, il di lei Presidente ed il calciatore in epigrafe, per violazione dell’Art. 40/4 del N.O.I.F.; che i deferiti sono comparsi avanti questa Commissione, affermando di aver tesserato il calciatore, ANDREA CASELLI, in quanto, da un controllo presso il C.R.L., quest’ultimo non risultava tesserato per alcuna società, tantomeno per la GS OPERA 1958; RILEVATO che le norme sul tesseramento sono ben precise e, su tutte, domina la regola che pone l’assoluto divieto del contemporaneo tesseramento per più Società che richiede un tesseramento ha l’onere di verificare l’effettiva possibilità del calciatore di sottoscrivere il tesseremento stesso; che l’omesso controllo costituisce comportamento negligente e quindi colpevole della Società, che prima di richiedere il tesseramento deve come detto, svolgere accertamenti sulla sussistenza di vincoli precedenti; che l’allegata buona fede non equivale ad assenza di colpa né può prevalere sull’elemento documentale in una materia dove assume valore assoluto il principio di legalità e dove le decisioni devono rigorosamente fondarsi sulla base degli atti (CAF C.U.N. 14 - 1991/92 pag. 164); che le risultanze istruttorie offrono convincente prova di colpevolezza e responsabilità per i fatti addebitanti nel deferimento in oggetto, in quanto il calciatore risulta ancora tesserato per la società GS OPERA 1958; che le sanzioni disciplinari nei confronti del calciatore sono di competenza della giustizia sportiva del SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO; Tanto premesso e ritenuto DELIBERA a) di inibire il signor WALTER LENZI, Presidente della Società, USLOCATES.LUIGI a tutto il 20.04.2002; b) di comminare alla Società, US LOCATE S. LUIGI, in relazione alla categoria di appartenenza, l’ammenda di Euro 52 per violazione dell’Art. 40 n. 4 N.O.I.F. c) rimette agli atti al Giudice Sportivo di II° grado del SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO, per i provvedimenti di sua competenza. Manda alla Segreteria del C.R.L.di comunicare direttamente alle parti la presente dicisione.
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