COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°34 del 21/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo delle Società U.S. Gerenzago 1988 – U.S. Borgonovese, avverso la decisione del G.S. relativa alla gara tra:U.S. Gerenzago 1988 – U.S. Borgonovese, dal 24.02.2002 – Camp. 2a Categoria – Gir. S (C.U.n. 26 del Comitato Prov. di PAVIA datato 28.02.2002)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°34 del 21/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo delle Società U.S. Gerenzago 1988 - U.S. Borgonovese, avverso la decisione del G.S. relativa alla gara tra:U.S. Gerenzago 1988 - U.S. Borgonovese, dal 24.02.2002 - Camp. 2a Categoria - Gir. S (C.U.n. 26 del Comitato Prov. di PAVIA datato 28.02.2002) La Commissione Disciplinare, letti i reclami presentati dalle Società in oggetto, ritenuto che per evidenti motivi di connessione gli stessi debbano essere riuniti; visti gli atti ufficiali ed ascoltati i rappresentanti delle Società reclamanti, ritenuta ammissibile la prova televisiva prodotta da entrambe le reclamanti, ai sensi dell’art. 31 lettera A punto 4, in quanto diretto a dimostrare che alcuni calciatori non hanno in alcun modo commesso l’infrazione loro ascritta, osserva: a) dalla prova televisiva emerge in modo inequivocabile che il calciatore PETRONIO NICOLA (n. 1 della Borgonovese) non ha assolutamente colpito con uno schiaffo al volto DE MICHELE FRANCESCO, né ha commesso alcun altra infrazione; ne consegue che la squalifica per quattro giornate comminata al PETRONIO va revocata, b) dalla prova televisiva emerge chiaramente che in calciatore n. 3 VIRTUANI MATTIA del Gerenzago, non ha spinto il calciatore MASSARI PAOLO e non ha commesso alcun altra infrazione; ne consegue che la squalifica comminata al VIRTUANI per tre giornate va revocata; c) dalla prova televisiva risulta che il calciatore n. 7 BOCCALARI FABRIZIO del Gerenzago non è mai entrato in contatto con il calciaore n. 1 della Borgonovese e non ha commesso alcun altra infrazione; ne consegue che anche la squalifica comminata allo stesso per tre giornate va revocata, nessun contributo offre al contrario la prova televisiva per quanto riguarda i calciatori: BIANCHINIVITTORIO della Borgonovese, VIANI TIMO e UGGETTI MATTEO del Gerenzago, le squalifiche nonché del Dirigente GATTI PIERLUIGI dei quali vanno confermate. Ugualmente va confermata la squalifica al calciatore CIVARDI ALESSANDRO, reo di un gesto di violenza nei confronti del calciatore BANCARDINO FERDINANDO. Con minor rigore può essere valutato il comportamento dei calciatori MASSARI PAOLOdella Borgonovese che ha dato una leggera spinta ad altro calciatore senza altro farlo cadere, allo stesso può essere comminata la squalifica di una giornata; DE MICHELE DAVIDE che ha fatto cadere un avversario senza colpirlo con una gomitata, allo stesso può essere comminata la squalifica per tre giornate di gara; DE MICHELE FRANCESCO che ha dato una spinta non violenta ad un avversario, allo stesso può essere comminata la squalifica per due gare; ugualmente va ridimensionata l’ammenda comminata ad entrambe le Società che può essere ridotta, tenuto conto anche della categoria di appartenenza, ad euro 130,00. Da quanto sopra esposto emerge che non sussistevano i presupposti per la sospensione della gara, in quanto, sussisteva in entrambe le squadre il numero legale dei calciatori, né l’arbitro ha mai avuto giustificazioni da temere per la propria incolumità. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DISPONE la ripetizione della gara tra U.S.GERENZAGO 1988 - U.S.BORGONOVESE, con le modalità che il Comitato Prov. di PAVIA determinerà annullando la punizione sportiva della perdita della gara comminata dal G.S. ad entrambe le Squadre. REVOCA le sanzioni comminate ai calciatori: PETRONIO NICOLA (Borgonovese), VIRTUANI MATTIA e BOCCALARI FABRIZIO (Gerenzago). RIDUCE ad una giornata di gara la squalifica al calciatore MASSARI PAOLO (Borgonovese) a DUE giornate di gara la squalifica al calciatore De MICHELE FRANCESCO (Gerenzago) a TRE giornate di gara la squalifica al calciatore De MICHELE DAVIDE (Gerenzago) e ad entrambe le Società l’ammenda di euro 103,00. CONFERMA per il resto le delibere impugnate disponendo l’accredito delle relative tasse alle Società reclamanti.
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