COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°36 del 04/04/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Commissione Tesseramenti del calciatore Fabrizio Antonio Micheli, della F.C. Segratese e del Sig. Vito De Pinto, Presidente della F.C. Segratese
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°36 del 04/04/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Deferimento da parte della Commissione Tesseramenti del calciatore Fabrizio Antonio Micheli, della F.C. Segratese e del Sig. Vito De Pinto, Presidente della F.C. Segratese
La Commissione Tesseramenti dichiarando nulla la richiesta di tesseramento del calciatore minore MICHELIFABRIZIOANTONIO a favore della F.C. SEGRATESE, ha rilevato che la firma di EMMA SALVATRICE, madre del calciatore era apocrifa e di conseguenza deferiva a questa Commissione la F.C. SEGRATESE il di lei Presidente ed il calciatore, visto il disposto dell’art. 1 del C.G.S.
Tanto premesso la Commissione Disciplinare, osserva che dalla istruzione esperita (audizione del calciatore, dei due genitori e del Presidente della SEGRATESE Sig. VITODEPINTO) è emerso, senza possibilità di equivoci che il calciatore non ha commesso alcun illecito in quanto, accompagnato dal padre, si è limitato a sottoscrivere un foglio che gli è stato sottoposto da un dirigente della Società, dopo che quest’ultimo aveva dichiarato che il cartellino era andato smarrito. Il Presidente della SEGRATESE ha ammesso che il comportamento di due dirigenti della Società nella circostanza non è stato corretto e che di conseguenza, venuto a conoscenza dei fatti, ha provveduto ad allontanare i predetti dalla società.
È emerso invece che lo stesso Presidente si è rifiutato di svincolare il calciatore provvedendovi solo dopo aver preso conoscenza del ricorso presentato dalla madre del calciatore alla Commissione Tesseramenti. È evidente dunque la violazione da parte della Società dell’art. 1 del C.G.S., violazione della quale deve rispondere anche il Presidente Sig. VITODEPINTO, responsabile anche del comportamento appena ricordato. Tanto premesso e ritenuto la Commissione Disciplinare
ASSOLVE
FABRIZIOANTONIO MICHELI, attualmente tesserato per l’Accademia San Donatese
DICHIARA
la F.C. SEGRATESE ed il di lei Presidente VITODEPINTO responsabile della violazione dell’art. 1 del C.G.S. e per l’effetto
COMMINA
alla prima l’ammenda di EURO 500,00=;
al secondo l’inibizione a tutto il 30 OTTOBRE 2002.
Manda alla Segreteria del C.R.L. di comunicare direttamente alle parti la presente decisione informando anche l’ufficio Tesseramenti.
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