COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°36 del 04/04/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento della Società U.S. Cicopieve del Presidente della stessa sig. Dante Binda del calciatore Paolo Genzini

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°36 del 04/04/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento della Società U.S. Cicopieve del Presidente della stessa sig. Dante Binda del calciatore Paolo Genzini La Commissione Disciplinare PREMESSO che il Presidente del Comitato Regionale Lombardia il 04.03.2002 ha deferito a questa Commissione la società, il di lei Presidente ed il calciatore in epigrafe indicati, per violazione dell’art. 40 n. 4 delle N.O.I.F., contestando altresì al calciatore e alla società l’eventuale partecipazione del primo a gare ufficiali; che sono stati esperiti gli incombenti di rito; che i deferiti sono comparsi avanti questa Commissione; RILEVATO che le norme sul tesseramento sono ben precise e, su tutte, domina la regola che pone l’assoluto divieto del contemporaneo tesseramento per più Società; che la Società che richiede il tesseramento di un calciatore ha l’onore di verificare l’effettiva possibilità del calciatore di sottoscrivere il tesseramento stesso; che l’omesso controllo costituisce comportamento negligente e quindi colpevole della Società, la quale, prima di richiedere il tesseramento, deve, come detto, svolgere accertamenti sulla sussistenza di vincoli precedenti; che l’allegata buona fede non equivale ad assenza di colpa né può prevalere sull’elemento documentale in una materia dove assume valore assoluto il principio di legalità e dove le decisioni devono rigorosamente fondarsi sulla base degli atti (CAFC.U. n. 14 - 1991/92 pag. 164); che le risultanze istruttorie offrono convincente prova di colpevolezza e responsabilità per i fatti addebitati nel deferimento in oggetto, in quanto il calciatore risulta ancora tesserato per la società A.S. PIZZIGHETTONE; che agli atti risulta che il calciatore PAOLOGENZINI non è stato impiegato in gare disputate dalla U.S. CICOPIEVE. Tanto premesso e ritenuto DELIBERA - di squalificare il calciatore, PAOLOGENZINI, a tutto il 05.05.2002; - di inibire il signor DANTEBINDA, Presidente della Società U.S. CICOPIEVE a tutto il 05.05.2002; - di comminare alla Società U.S. CICOPIEVE, in relazione alla categoria di appartenenza, l’ammenda di 52,00 Euro per violazione dell’Art. 40, n. 4 N.O.I.F.. Manda alla Segreteria del C.R.L. di comunicare direttamente alle parti la presente decisione.
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