COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°36 del 04/04/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento della Società Pol. Barbaiana del Presidente della stessa sig. Cesare Giuseppe Cribiu del calciatore Ruben Colosimo

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°36 del 04/04/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento della Società Pol. Barbaiana del Presidente della stessa sig. Cesare Giuseppe Cribiu del calciatore Ruben Colosimo La Commissione Disciplinare PREMESSO che il Presidente del Comitato Regionale Lombardia il 14.02.2002 ha deferito a questa Commissione la società, il di lei Presidente ed il calciatore in epigrafe indicati, per violazione dell’art. 40 n. 4 delle N.O.I.F., contestando altresì al calciatore e alla società l’eventuale partecipazione del primo a gare ufficiali; che sono stati esperiti gli incombenti di rito; che i deferiti sono comparsi avanti questa Commissione; RILEVATO che le norme sul tesseramento sono ben precise e, su tutte, domina la regola che pone l’assoluto divieto del contemporaneo tesseramento per più Società; che la Società che richiede il tesseramento di un calciatore ha l’onore di verificare l’effettiva possibilità del calciatore di sottoscrivere il tesseramento stesso; che l’omesso controllo costituisce comportamento negligente e quindi colpevole della Società, la quale, prima di richiedere il tesseramento, deve, come detto, svolgere accertamenti sulla sussistenza di vincoli precedenti; che l’allegata buona fede non equivale ad assenza di colpa né può prevalere sull’elemento documentale in una materia dove assume valore assoluto il principio di legalità e dove le decisioni devono rigorosamente fondarsi sulla base degli atti (CAFC.U. n. 14 - 1991/92 pag. 164); che le risultanze istruttorie offrono convincente prova di colpevolezza e responsabilità per i fatti addebitati nel deferimento in oggetto, in quanto il calciatore risulta ancora tesserato per la società POL. LUCERNATESE; che agli atti risulta che il calciatore RUBENCOLOSIMO è stato impiegato nelle seguenti gare: 3a Categoria Girone B Comitato di Legnano VICTORRHO - POL. BARBAIANA 1-0 del 13.01.2002; GALBIATI-POL. BARBAIANA 0-.1 del 20.1.2002; POL. BARBAIANA-FAGNANO 1.0 del 27.01.2002; PRELAPI-POL. BARBAIANA 2-0 del 03.02.2002; POL. BARBAIANA-SPORTINGGARBAGNATE 0-0 del 10.2.2002; ORAT. S. FRANCESCO-POL. BARBAIANA 1-1 del 17.02.2002; POL. BARBAIANA-SEPRIO 3-0 del 24.02.2002; che, in applicazione dell’Art. 42 n. 4 e n. 7 del C.G.S., il deferimento può portare alla modifica del risultato conseguito sul campo solo se proposto nel termine di QUINDICI giorni dallo svolgimento della gara di calciatori non aventi titolo, comporta solo provvedimenti disciplinari a carico della Società e del tesserato; che, anche per salvaguardare la regolarità del Campionato, qualora il deferimento sia proposto oltre il termine suddetto, la sanzione da comminare a carico delle Società che utilizzano calciatori in posizione irregolare e che conseguono in tali gare un risultato positivo sul campo, deve essere quella prevista dall’Art. 13 lett. f del C.G.S. e cioè la penalizzazione di uno o più punti in classifica ed in particolare tre punti in caso di sconfitta va comminata, in aggiunta all’ammenda, da determinare secondo la categoria di appartenenza, per ogni gara alla quale partecipa il calciatore in posizione irregolare. Tanto premesso e ritenuto DELIBERA - di squalificare il calciatore, RUBENCOLOSIMO, a tutto il 05.05.2002; - di inibire il signor CESAREGIUSEPPECRIBIU, Presidente della Società POL. BARBAIANA a tutto il 05.05.2002; - di comminare alla Società POL. BARBAIANA, in relazione alla categoria di appartenenza, l’ammenda di 52,00 Euro per violazione dell’Art. 40, n. 4 N.O.I.F.; - di comminare alla stessa Società l’ammenda di 70,00 Euro in relazione alle gare nelle quali ha partecipato il calciatore; - di comminare alla detta Società la penalizzazione di 6 punti in classifica, da scontarsi nella stagione in corso, in relazione alle gare; GALBIATI-POL. BARBAIANA 0-1 del 20.1.2002; POL. BARBAIANA-FAGNANO 1-0 del 27.1.2002; - di comminare alla stessa Società la punizione sportiva della perdita della gara, per 0 a 2, in relazione alle seguenti gare: POL. BARBAIANA-SPORTING GARBAGNATE 0-0 del 10.2.2002; ORAT. S. FRANCESCO-POL. BARBAIANA 1-1 del 17.02.2002; POL. BARBAIANA-SEPRIO 3-0 del 24.02.2002. Manda alla Segreteria del C.R.L. di comunicare direttamente alle parti la presente decisione.
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