COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°36 del 04/04/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Casaletto Ceredano – Camp. 2a Cat. /Gir. T Gara del 03.03.2002 tra Casaletto Ceredano-Izanese (C.U. n. 28 del Comitato Prov. di Cremona datato 14.03.2002)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°36 del 04/04/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Casaletto Ceredano - Camp. 2a Cat. /Gir. T
Gara del 03.03.2002 tra Casaletto Ceredano-Izanese
(C.U. n. 28 del Comitato Prov. di Cremona datato 14.03.2002)
La Società CASALETTOCEREDANO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato i calciatori:
UGGERICARLO a tutto il 31.07.2002 e BRUNETTI FABIO sino al 31.08.2003, lamentando che le sanzioni comminate dal G.S. ad entrambi i calciatori appaiono eccessive.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva:
letti gli atti e come descritto nel rapporto arbitrale, il calciatore FABIO BRUNETTI della Società CASALETTOCEREDANO, in seguito alla realizzazione di un calcio di rigore della squadra avversaria, colpiva con uno schiaffo un calciatore della Società IZANESE.
Alla notifica del provvedimento disciplinare il calciatore BRUNETTI FABIO, raggiungeva il guardalinee della Società avversaria e lo colpiva con un pugno alla nuca facendolo cadere a terra.
Pertanto, visto il comportamento tenuto dal BRUNETTIFABIO la sanzione comminata dal G.S. appare congrua.
Diversamente può essere sanzionato il comportamento del calciatore UGGERICARLO in quanto, sentito telefonicamente l’arbitro, quest’ultimo ha chiarito che il calciatore non ha aggredito i dirigenti avversari ma si è limitato ad allontanarli con un braccio.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo
RIDUCE
la squalifica del calciatore CARLOUGGERI a tutto il 30.04.2002, conferma la squalifica al calciatore FABIOBRUNETTI, si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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