COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°36 del 04/04/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Fulgor Lodivecchio – Camp. 3°Cat. /Gir. A Gara del 03.03.2002 tra Carpianese-Fulgor Lodivecchio (C.U. n. 27 del Comitato Prov. di LODI datato 07.03.2002)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°36 del 04/04/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Fulgor Lodivecchio - Camp. 3°Cat. /Gir. A Gara del 03.03.2002 tra Carpianese-Fulgor Lodivecchio (C.U. n. 27 del Comitato Prov. di LODI datato 07.03.2002) La Società FULGORLODIVECCHIO ha proposto reclamo avverso la delibera del G.s. che ha disposto, dopo aver comunicato alla Società CARPIANESE la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, la ripetizione della gara. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: il reclamo deve essere dichiarato inammissibile in quanto la POL. FULGORLODIVECCHIO non ha allegato la ricevuta della raccomandata comprovante l’invio di copia del reclamo alla società CARPIANESE, così come richiesto dall’art. 29 n. 5 del C.G.S.. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone di addebitare la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it