COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°37 del 11/04/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo in proprio Sig.Buscaglia Marzio – Camp. Eccellenza/Gir. A Gara del 17.03.2002 tra Viggiù-Robbio (C.U. n.34 del C.R.L.datato 21.03.2002)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°37 del 11/04/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo in proprio Sig.Buscaglia Marzio - Camp. Eccellenza/Gir. A
Gara del 17.03.2002 tra Viggiù-Robbio
(C.U. n.34 del C.R.L.datato 21.03.2002)
Il Sig.BUSCAGLIAMARZIO ha proposto reclamo avverso la decisione del giudice sportivo che lo ha inibito sino all’8.05.2002, negando di aver rivolto frasi offensive al tecnico avversario e di avergli sputato addosso.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.42 n.5 del C.G.S., sentito il Sig.BUSCAGLIA, provvedeva a chiedere conferma di quanto descritto nel supplemento all’assistente dell’arbitro.
Questi confermava che il tecnico, Sig.COLUCCI, del VIGGIU’, si portava verso la panchina del ROBBIO e qui veniva apostrofato dal tecnico Sig.BUSCAGLIA, che gli intimava inoltre di ritornarsene in panchina e nel contempo gli sputava addosso.A seguito di ciò i due tecnici venivano alle mani.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone ex art.29 n.13 del C.G.S. di incamerare la relativa tassa.
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