COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°37 del 11/04/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S.Esperia – Camp. 3a Categoria/Gir. B Gara del 10.03.2002 tra U.S.Esperia-F.C.Sporting Piceleo (C.U. n.29 del Comitato di Cremona datato 21.03.2002)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°37 del 11/04/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.S.Esperia - Camp. 3a Categoria/Gir. B
Gara del 10.03.2002 tra U.S.Esperia-F.C.Sporting Piceleo
(C.U. n.29 del Comitato di Cremona datato 21.03.2002)
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali osserva: la decisione del G.S. di comminare alla U.S.ESPERIA la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 appare corretta. È pacifico, che durante l’intervallo mentre i calciatori e l’arbitro si recavano negli spogliatoi, il dirigente dell’ESPERIA OMAR BINI ha segnalato all’arbitro l’intenzione di sostituire il calciatore G. PIERO DONINELLI, il quale recatosi tra il pubblico, ha iniziato a lirigare con uno spettatore e il direttore di gara gli ha comunicato di considerarsi espulso.
Poiché la sostituzione di un calciatore partecipante al giuoco con un calciatore di riserva deve essere considerata definitiva e cioè la sostituzione si concretizza quando il calciatore che deve sostituire il compagno entra nel terreno di giuoco con l’assenso dell’arbitro, è evidente che nel caso in esame all’atto della espulsione del calciatore G. PIERO DONINELLI la sostituzione non era ancora avvenuta ed il calciatore espulso non poteva essere sostituito da un calciatore di riserva.Le sostituzioni che impropriamente si sostiene essere avvenute durante l’intervallo, in realtà, avvengono con la ripresa del giuoco; nella specie, giustamente, l’arbitro ha indicato che la sostituzione è avvenuta al 1° minuto del 2° tempo. Il reclamo va di conseguenza respinto.
Equa appare pure l’ammenda di EURO200,00 comminata alla Società per non aver curato l’adeguata recinzione del campo, ed aver colpevolmente permesso l’accesso al terreno di giuoco e allo spogliatoio a persone non autorizzate ed aver, quindi, agevolato l’aggressione al direttore di gara dettagliatamente descritta nella delibera del G.S. alla quale ci si riporta.
Nessun dubbio può sorgere nell’identificazione da parte dell’arbitro del tecnico dell’ESPERIASig.FIORENZO PIAZZI, posto che nello stesso ricorso si afferma che è stato quest’ultimo ad aver aperto gli spogliatoi e che durante il primo tempo lo stesso si era posizionato nei pressi della panchina dell’ESPERIA in relazione al comportamento dello stesso tenuto, la sanzione comminata dal G.S. non appare suscettibile di riduzione.Inammissibile è il reclamo per quanto riguarda il dirigente OMARBINI ai sensi dell’art.41 lettera Bdel C.G.S., per tali motivi la Commissione Disciplinare
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo per quanto concerne il dirigente OMAR BINI
RESPINGE
con integrale conferma della delibera impugnata per il resto, disponendo ex art.29 n.13 del C.G.S. di incamerare la relativa tassa.
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