COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°38 del 18/04/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Opera 58 – Camp. Under 21 Cat. Riserve/Gir. A Gara del 07.03.2002 tra Opera 58-Centro Schuster (C.U.n. 31 del Comitato Milano. datato 21.03.2002)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°38 del 18/04/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Opera 58 - Camp. Under 21 Cat. Riserve/Gir. A
Gara del 07.03.2002 tra Opera 58-Centro Schuster
(C.U.n. 31 del Comitato Milano. datato 21.03.2002)
La Società OPERA 58ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo in merito ai provvedimenti assunti a seguito dell’incontro di calcio in oggetto sospeso dal direttore di gara al 27° minuto del secondo tempo.
La reclamante dopo un’ampia esposizione dei fatti conclude chiedendo l’annullamento o la riduzione di tutte le sanzioni adottate dal G.S. di 1° (sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, penalizzazione di un punto in forza del disposto dell’art. 12 del C.G.S., ammenda di euro 52 per rinunzia; squalifica dei calciatori Maccapani Fabio, Scicolone Gianluca e Quatraro Mattia; inibizioni dei tesserati Biscuola Maurizio e Quatraro Fulvio; ammenda di euro 62 per frasi minacciose nei confronti dell’arbitro da parte di calciatori della soc. Opera non identificati).
Tanto premesso e ritenuto la Commissione Disciplinare, letto il reclamo
OSSERVA
In ordine alla richiesta di annullamento (punto sub a) della sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2, penalizzazione di un punto ed ammenda il reclamo deve essere dichiarato inammissibile in quanto non figura agli atti che la reclamante abbia inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata; deve essere dichiarato altresì inammissibile il reclamo relativo al calciatore Maccapani Fabio ex art. 41 lett.a) C.G.S. e quello relativo al Sig. Biscuola Maurizio ex art.41 lett.b) C.G.S.
Passando all’esame delle squalifiche inflitte ai calciatori Quatraro Mattia e Scicolone Gianluca, si legge nel referto dell’arbitro “dopo aver fischiato la fine al 27° mi si è avvicinato il calciatore Quatraro Mattia con aria minacciosa e si è messo faccia a faccia fino a sfiorarmi il naso con la sua testa, dopo di che mi ha spinto ed ha tentato di tirarmi un pugno in viso, ma è stato fermato dai suoi compagni, (inoltre mi ha ingiuriato ed offeso...) subito dopo vengo spinto da Scicolone Gianluca, anche lui mi offendeva con espressioni volgari”.
Per quanto ivi si legge la misura delle squalifiche inflitte ai predetti calciatori appare sin troppo benevola e pertanto va confermata.
Per quanto riguarda il dirigente accompagnatore, Sig. Quatraro Fulvio, il suo comportamento, come descritto nel referto, è da ritenersi grave per non aver prestato la dovuta collaborazione all’arbitro per consentirgli di portare a termine la gara: la sanzione della inibizione inflitta appare equa e va confermata.
Infine va confermata anche l’ammenda di euro 62 per frasi minacciose rivolte all’arbitro dai calciatori della reclamante non identificati perché equa; infatti, nel referto si legge, diversamente da quanto affermato dalla Soc. Opera, “mentre con difficoltà mi avvicinavo agli spogliatoi i giocatori della Soc. Opera mi minacciavano con frasi del tipo: Oggi non torni a casa sano”.
Pertanto, la Commissione Disciplinare
DICHIARA
Inammissibile il reclamo relativo al punto a) della delibera del G.S.per i motivi sopra riferiti e quello relativo al calciatore Maccapani Fabio e Biscuola Maurizio in quanto non reclamabili ex art. 41 lett.a) e b) C.G.S., e
RIGETTA
nel resto il proposto reclamo, disponendo di addebitare la tassa.
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