COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°38 del 18/04/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Lodrino – Coppa Lombardia 2a Categoria Gara del 20.03.2002 tra Lodrino-Marmirolo (C.U.n. 35 del Comitato R.L. datato 28.03.2002)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°38 del 18/04/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Lodrino - Coppa Lombardia 2a Categoria Gara del 20.03.2002 tra Lodrino-Marmirolo (C.U.n. 35 del Comitato R.L. datato 28.03.2002) La Società LODRINO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore:CRESCINI GIANNI fino al 29.05.2002, lamentando che il calciatore non avrebbe stretto la mano dell’arbitro piena di saliva essendosi limitato a stringerla dopo aver chiesto scusa per il comportamento tenuto e che aveva determinato l’espulsione dal terreno di giuoco. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: il reclamo può essere parzialmente accolto. Partendo dal fatto che il rapporto di gara costituisce fonte privilegiata di prova di tal che quelle della reclamante paioni essere mere petizioni di principio prive di valore probatorio, pare a codesta Commissione, alla luce della propria giurisprudenza e pur censurando il comportamento del calciatore di poter ridurre la sanzione del giudice di primo grado. Tanto premesso e ritenuto RIDUCE la qualifica del calciatore CRESCINI GIANNI a tutto il 15.05 2002. Si dispone l’accredito della tassa a favore della reclamante.
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