COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°38 del 18/04/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Morbegno – Camp. 1a Cat. /Gir. F Gara del 13.03.2002 tra Morbegno-Sovicese (C.U.n. 34 del Comitato R.L. datato 21.03.2002)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°38 del 18/04/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Morbegno - Camp. 1a Cat. /Gir. F
Gara del 13.03.2002 tra Morbegno-Sovicese
(C.U.n. 34 del Comitato R.L. datato 21.03.2002)
La Società MORBEGNO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatoreCAPRARI ERMINIO per 6 GARE, negando che il calciatore CAPRARI in occasione della concessione del calcio di rigore abbia spinto il direttore di gara facendolo arretrare di un metro.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva:
le argomentazioni della Società MORBEGNO confliggono con il contenuto del rapporto dell’albitro nel quale si legge “dopo aver fischiato il calcio di rigore mi si avvicinava e mi dava una spinta, facendomi arretrare per circa un metro. Inveiva nei miei confronti...”.
Alla luce di quanto sopra la sanzione inflitta appare equa e meritevole di conferma.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone di addebitare la relativa tassa.
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