COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°39 del 26/04/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D GARA: ANFA COOP-ARESE CALCIO – Del 19/04/2002 – Girone B
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°39 del 26/04/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D
GARA: ANFA COOP-ARESE CALCIO - Del 19/04/2002 - Girone B
Dal rapporto di gara si rileva che il calciatore DILUCIAMICHELE della società Anfa Coop, al 20° del secondo tempo veniva espulso per aver affibiato uno schiaffo ad un avversario che aveva commesso un fallo su di lui.
Alla notifica del provvedimento il calciatore in questione in un primo tempo si scagliava contro il citato calciatore avversario affibiandogli un calcio nel sedere indi trattenuto dai suoi compagni e riuscito a divincolarsi, si avvicinava all’arbitro, lo ingiuriava con male parole e gli sferrava un calcio che non giungeva a segno per la pronta schivata dell’arbitro: con un secondo tentativo riusciva invece a colpirlo ad una coscia facendolo cadere a terra e provocandogli come da certificato medico una modesta soffusione echimotica.
Mentre l’Arbitro si stava rialzando il Di Lucia veniva allontanato ed il direttore di gara decretava, giustamente la fine dell’incontro.
Pertanto, il calciatore attuava un comportamento gravemente e ripetutamente violento sia nei confronti dell’Arbitro in occasione di una normale sanzione irrogatagli, sia nei confronti di un calciatore avversario, per futili cause.
Gravi e pesanti censure devono quindi essere assunte a sanzione di tale inqualificabile comportamento di gratuita ed ingiustificabile violenza.
I fatti violenti su indicati, in quanto commessi da propri tesserati, rendono, peraltro, oggettivamente responsabile la società Anfa Coop, che deve perciò essere adeguatamente sanzionata ai sensi del nuovo C.G.S.
P.Q.S.
DELIBERA
1) Di squalificare il calciatore DILUCIAMICHELE della società Anfa Coop, per anni quattro e mezzo, vale a dire fino al 25-4-2006.
2) Di comminare alla società Anfa Coop l’ammenda di 31.000,00 con diffida.
3) Di comminare alla società Anfa Coop la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2.