COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°39 del 26/04/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETÀ F.C. SETTALESE – CAMP. 1A CAT. /GIR. E Gara del 07.04.2002 tra Settalese – Vimo

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°39 del 26/04/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETÀ F.C. SETTALESE - CAMP. 1A CAT. /GIR. E Gara del 07.04.2002 tra Settalese - Vimo La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società F.C. SETTALESE relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società VIMO avrebbe fatto partecipare il calciatore DEMARTINOCLAUDIO in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato proposto nel termine di cui all’Art. 42 n. 3 del C.G.S. Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dallo stesso Art. 42 comma 6 C.G.S. Rilevato che la società VIMO non ha inviato le proprie controdeduzioni. Rilevato che, come da C.U. n. 37 datato 11.04.2002 del Comitato R.L. il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli Artt. 12-13-14-42 n. 2 del C.G.S., la Commissione disciplinare DELIBERA in accoglimento del reclamo come sopra proposto: a) di comminare alla soc. VIMO la punizione sportiva della perdita della gara per 0 a 2; b) di comminare alla soc. VIMO l’ammenda di E 52,00 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore DEMARTINOCLAUDIO per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 26 MAGGIO 2002 il dirigente accompagnatore sig. CARDITOALESSANDRO della società VIMO. Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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