COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°39 del 26/04/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento delle società G.S. Verolese Calcio e G.S. Cadignano Cabre ad opera del Presidente della F.I.G.C. in data 01.03.2002

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°39 del 26/04/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento delle società G.S. Verolese Calcio e G.S. Cadignano Cabre ad opera del Presidente della F.I.G.C. in data 01.03.2002 La Commissione Disciplinare PREMESSO il Presidente della F.I.G.C. l’01.03.2002, ha deferito a questa Commissione le società, indicate per violazione dell’art. 43 n. 5 delle N.O.I.F., per aver omesso la tassativa comunicazione relativa alla inidoneità alla pratica agonistica del Sig. GABBIANIGIOVANNI e per l’eventuale partecipazione a gare del calciatore stesso: - che sono stati esperiti gli incombenti di cui all’art. 25 n. 2 del C.G.S.; - che è comparso avanti questa Commissione il Presidente della società G.S. CADIGNANO affermando che la comunicazione era stata omessa per ignoranza della norma che la impone e che comunque il calciatore era stato immediatamente “fermato”; - che la G.S. VEROLESECALCIO ha inviato deduzioni a difesa sostenendo che il predetto calciatore era stato trasferito alla Soc. CADIGNANO. ACCERTATO - che la comunicazione della inidoneità era onere della G.S. CADIGNANO e che quest’ultima ha ammesso la propria responsabilità - che il calciatore successivamente alla dichiarazione di inidoneità non è stato utilizzato. ASSOLVE la società G.S. VEROLESECALCIO dell’addebito contestato DICHIARA la responsabilità della società CADIGNANOCABRE la violazione dell’art. 43 n. 5 delle N.O.I.F. e alla stessa società COMMINA l’ammenda di euro 52,00 in relazione alla categoria di appartenenza. Manda alla segreteria del C.R.L. di comunicare direttamente alle deferite la presente delibera.
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