COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°39 del 26/04/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Maclodio – Camp. 3a Cat. /Gir. D Gara del 24.03.2002 tra Maclodio – Concesio (C.U.n. 30 del Comitato Prov. BRESCIA datato 04.04.2002)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°39 del 26/04/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Maclodio - Camp. 3a Cat. /Gir. D
Gara del 24.03.2002 tra Maclodio - Concesio
(C.U.n. 30 del Comitato Prov. BRESCIA datato 04.04.2002)
La società MACLODIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha inibito il tecnico Sig. ZANETTIFRANCESCO fino al 30.09.2003.
Lamentando che la sanzione comminata del Giudice Sportivo al Sig. ZANETTI appare eccessiva.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S. rileva:
letti gli atti e come chiaramente descritto dal rapporto di gara redatto dall’arbitro, fonte primaria e privilegiata di prova ex codice di giustizia sportiva, il sig. ZANETTIFRANCESCO, tecnico della Soc. MACLODIO, in seguito all’espulsione di un proprio giocatore, entrava sul terreno di giuoco e dopo aver spintonato il direttore di gara lo colpiva con uno schiaffo sul naso senza procurargli conseguenze fisiche.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone ex art. 29 n. 13 del C.G.S. di incamerare la relativa tassa.
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