COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°39 del 26/04/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Virtus – Camp. Calcio 5 Serie D /Gir. A Gara del 21.03.2002 tra A.C. Selecao – A.S. Virtus (C.U.n. 35 del Comitato R.L. datato 28.03.2002)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°39 del 26/04/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.S. Virtus - Camp. Calcio 5 Serie D /Gir. A
Gara del 21.03.2002 tra A.C. Selecao - A.S. Virtus
(C.U.n. 35 del Comitato R.L. datato 28.03.2002)
La società A.S. VIRTUS ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato i calciatori:
SALAADOLFO fino al 25.03.2007 - POLLASTRILIVIO fino al 25.03.2002 PORROSTEFANO fino al 25.09.2002 - inibito il tecnico VIGANO’ ACHILLE fino al 25.09.2002 e disposto l’ammenda di EURO 1.000,00 con diffida, lamentando che la condotta dei propri tesserati sanzionati non si sarebbe concretizzata nelle forme e nella maniera riportata prima nel referto arbitrale e poi nella delibera impugnata.
In particolare viene evidenziato che il comportamento dei calciatori squalificati sarebbe stato causato ed indotto da un presunto incidente patito dal proprio tecnico Sig. ACHILLEVIGANO’. Mentre chiedeva chiarimenti al direttore di gara circa le motivazioni della propria espulsione durante la gara. Chiedono di conseguenza la riduzione delle sanzioni.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva:
esaminato il referto arbitrale e l’allegato supplemento di rapporto si evince inequivocabilmente la condotta posta in essere dai singoli responsabili che, come correttamente motivato nella delibera del G.S. di prime cure oggetto di impugnazione, meritano la conferma delle sanzioni loro irrogate.
Stesse considerazioni appaiono da condividere a riguardo l’ammenda disposta a carico della società. Per ciò che concerne, invece, la posizione del tecnico Sig. ACHILLEVIGANO’, secondo gli abituali criteri di valutazione della presente Commissione e tenuto conto della condotta posta in essere dallo stesso appare opportuno graduare la sanzione.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo
RIDUCE
L’INIBIZIONE disposta a carico del tecnico Sig. VIGANO’ ACHILLE a tutto il 25.07.2002 - per quanto concerne le residue disposizioni del G.S. si reputano del tutto congrue e pertanto si confermano integralmente. Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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