COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°40 del 03/05/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U2 Olmenetta – Camp. 3a Cat. /Gir. B Gara del 30.03.2002 tra U2 Olmenetta – Castelvetro Incrociatello (Comunicato n. 31 del Comitato Prov. di CREMONA datato 04.04.2002)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°40 del 03/05/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U2 Olmenetta - Camp. 3a Cat. /Gir. B
Gara del 30.03.2002 tra U2 Olmenetta - Castelvetro Incrociatello
(Comunicato n. 31 del Comitato Prov. di CREMONA datato 04.04.2002)
La società U2 OLMENETTA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato alla reclamante la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2, squalificato il calciatore OMARPERRI a tutto il 31.12.2003, il calciatore GIANLUCABASSI a tutto il 31.12.2002 ed il calciatore DONDE’ ANTONIO fino al 30.04.2002, comminato l’ammenda di EURO 200,00=.
La Commissione Disciplinare, rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S. e che, come da ricevuta allegata copia dei motivi sono stati inviati a controparte, sentita la reclamante, osserva che la decisione del G.S. di comminare alla U2 OLMENETTA la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 non merita alcuna censura in quanto lo stesso ha correttamente preso atto che l’arbitro, colpito da una violentissima manata alla spalla sinistra, riportava una contusione ed un forte dolore e che dato il persistere del dolore, nonostante alcuni esercizi, non era fisicamente in grado di continuare ad arbitrare. Pur essendo la circostanza del tutto ininfluente, va rilevato che il caso segnalato dalla reclamante è del tutto diverso da quello in esame, in quanto l’arbitro aveva deciso di sospendere la gara, ritenendosi non psicologicamente in grado di continuare a dirigere la gara. Con minor rigore può essere valutato il comportamento del calciatore PERRIOMAR. Nello specie in esame il direttore di gara rientrato nella propria abitazione, accusava ancora dolore alla spalla è stato costretto a ricorrere alla borsa del ghiaccio per oltre un’ora. Tenuto conto della parte del corpo interessata dal colpo il comportamento del calciatore OMARPERRI può essere valutato con minor rigore e la squalifica contenuta al 30.06.2003. Va ridotta anche la squalifica al calciatore GIANLUCABASSI che ha tenuto un comportamento gravemente ingiurioso e minaccioso, ma non sembra abbia avuto la reale intenzione di aggredire l’arbitro, al quale aveva potuto avvicinarsi; equo appare la squalifica a tutto il 30.09.2002. Non meritevole di riduzione è invece la sanzione comminata al calciatore ANTONIODONDE’, così come l’ammenda alla società. La Commissione
RIGETTA
il reclamo per quanto concerne la punizione sportiva della perdita della gara comminata alla U2 OLMENETTA e la squalifica comminata al calciatore DONDE’ ANTONIO e l’ammenda inflitta alla società.
RIDUCE
a tutto il 30.06.2003 la squalifica comminata al calciatore OMARPERRI e a tutto il 30.09.2002 quella comminata al calciatore GIANLUCABASSI dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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