COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°41 del 09/05/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO JUNIORES GARA: AMBROSIANA-PADERNO DUGNANO – DEL 04.05.2002 – GIRONE C

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°41 del 09/05/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO JUNIORES GARA: AMBROSIANA-PADERNO DUGNANO - DEL 04.05.2002 - GIRONE C Dagli atti ufficiali risulta che la gara in oggetto è stata sospesa al 15° minuto del Primo Tempo poiché la società AMBROSIANA a causa di alcuni infortuni occorsi ai propri giocatori è rimasta in campo con sei calciatori e pertanto con un numero di giocatori non sufficiente a terminare l’incontro ai sensi della Regola n. 3 del Giuoco del Calcio. Rilevato che al momento della sospensione il risultato della gara risultava essere: AMBROSIANA-PADERNO DUGNANO 0 -2 P.Q.S. DELIBERA di confermare il punteggio 0-2, a favore della Soc. PADERNODUGNANO, ai sensi dell’art. 12 comma 1 del C.G.S. di comminare alla società AMBROSIANA la sanzione dell’ammenda per E 155,00, quale prima rinuncia così come stabilito in relazione alla categoria d’appartenenza, dalle decisioni ufficiali della LND. Per la stagione sportiva 2001/2002, pubblicate sul C.U. del CRL n° 1 del 05.07.01. Di penalizzare la società AMBROSIANA di un punto in classifica, giusto il disposto dell’art. 12 c. 3, del C.G.S.
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