COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°41 del 09/05/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Settimo Milanese – Camp. Prom. /Gir. C Gara del 21.04.2002 tra Settimo Milanese – Garlasco (C.U. n. 39 del Comitato Regionale Lombardia datato 26.04.2002).

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°41 del 09/05/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Settimo Milanese - Camp. Prom. /Gir. C Gara del 21.04.2002 tra Settimo Milanese - Garlasco (C.U. n. 39 del Comitato Regionale Lombardia datato 26.04.2002). La società Settimo Milanese ha proposto reclamo avverso la squalifica del calciatore CELLAMARODAVIDEper 2 GARE. La Commissione Disciplinare, rilevato che il reclamo è stato proposto avverso una decisione del G.S., che ai sensi dell’art. 41.3 Lett. a del C.G.S., non è impugnabile. DICHIARA inammissibile il reclamo proposto e dispone di addebitare la relativa tassa.
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