COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°41 del 09/05/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società C.G. San VittoreOlona – Camp. Terza Cat. /Gir. B Gara del 14.04.2002 tra San Vittore Olona – Albani (C.U. n. 31 del Comitato di Legnano datato 18.04.02)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°41 del 09/05/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società C.G. San VittoreOlona - Camp. Terza Cat. /Gir. B Gara del 14.04.2002 tra San Vittore Olona - Albani (C.U. n. 31 del Comitato di Legnano datato 18.04.02) La Soc. SANVITTOREOLONA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore STEFANOCARLESSO sino al 31.10.2003, per aver stretto la mano dell’arbitro con forza, senza alcuna intenzione di provocargli dolore e/o traumi per tanto, chiede una riduzione della squalifica. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: che il calciatore, espulso per doppia ammonizione, ha stretto la mano dell’arbitro con estrema violenza, afferrandogli il pollice tanto da provocargli un forte e persistente dolore, ma senza lasciare postumi. Alla luce della gravità del suddetto comportamento in relazione agli abituali criteri di valutazione adottati da questa Commissione, appare congruo ridurre la squalifica comminata al calciatore. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE La squalifica del calciatore STEFANOCARLESSO a tutto il 14.01.2003. Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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